Schema di decreto del Presidente
della Repubblica
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REGOLAMENTO
SUI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA
NEI CANTIERI EDILI |
in attuazione dell'articolo
31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e
successive modificazioni e dell'articolo 22, comma
1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528
di modifica del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma,
della Costituzione; Visto il decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo
19 novembre 1999, n. 528 ed in particolare l'articolo
22;
Visto l'articolo 31, comma 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n.400;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 11 novembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 settembre 2001;
Acquisito in data 31 gennaio 2002.
il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;Sulla
proposta dei Ministri del Lavoro e della Previdenza
Sociale, della Sanità e dei Lavori Pubblici;
EMANA
Il seguente regolamento:
CAPO I - Disposizioni generali
ART.1
(Definizioni e termini di efficacia)
1. Ai fini del presente regolamento
si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative:
insieme di scelte effettuate in fase di progettazione
dal coordinatore per la progettazione in collaborazione
con il progettista dell'opera, al fine di garantire
l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo
delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare
e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative
sono effettuate nel campo della pianificazione temporale
e spaziale dei lavori.
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite
per eseguire un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie
ai fini della tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite
all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti,
le attrezzature e i dispositivi atti a prevenire il
manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere
i lavoratori dal rischio di infortunio ed a tutelare
la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari
di carattere temporale, comportamentale, organizzativo,
tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi
critiche del processo di costruzione, in relazione alla
complessità dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in
cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera,
le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la
loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494 e successive modificazioni;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano
di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo
31, comma 1-bis, lettera b), della legge11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni;
l) POS: il piano operativo si sicurezza di cui all'articolo
2, comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e
all'articolo 31, comma 1-bis), lettera c), della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo
12 del decreto legislativo14 agosto 1996 n. 494 e successive
modificazioni, nonché gli oneri indicati all'articolo
31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni.
CAPO II - Piano di sicurezza e di
coordinamento
ART.2
(Contenuti minimi)
1. Il PSC è specifico per ogni
singolo cantiere, di concreta fattibilità, e
coerente con le scelte progettuali; i suoi contenuti
sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative
conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
Il PSC è redatto in un linguaggio facilmente
comprensibile sia dai tecnici delle imprese che dai
lavoratori ed utilizzabile dalle imprese ai fini della
informazione dei lavoratori e della consultazione dei
loro rappresentanti per la sicurezza, nonché
per integrare, ove necessario , la formazione dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'opera.
2. Il PSC contiene almeno i seguenti
elementi:
a) l'identificazione e la descrizione
dell'opera ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2;
b) l'identificazione dei soggetti
con compiti di sicurezza come indicato all'articolo
3, commi 3, 4 e 5;
c) una breve relazione concernente
l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi,
in riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere,
alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative,
le procedure, le misure preventive e protettive, in
riferimento:
- all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo
4, commi 1 e 3;
- all'organizzazione del cantiere,
ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3;
- alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo
4, commi 4 e 5;
- alle interferenze tra le lavorazioni,
ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3;
e) le misure di coordinamento relative
all'uso comune, come scelta di pianificazione lavori
finalizzata alla sicurezza: di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva,
di cui all'articolo 5, commi 4 e 5 ;
f) ove la complessità dell'opera
lo richiede, il tipo di procedure complementari ed di
dettaglio al PSC, connesse alle scelte autonome dell'impresa
esecutrice, da esplicare nel POS;
g) le modalità organizzative
della cooperazione e del coordinamento, nonché
della reciproca informazione, tra i datori di lavoro,
ivi compresi i lavoratori autonomi;
h) la specificazione del tipo di organizzazione
prevista per il pronto soccorso e per la gestione delle
emergenze, nel casi di cui all'articolo 17, comma 4,
del decreto legislativo 14 Agosto 1996, n.494 e successive
modificazioni ;
i) la durata prevista delle lavorazioni,
delle fasi di lavoro e, quando la complessità
dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che
costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché
l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza,
ai sensi dell'articolo 8.
3. L'elenco indicativo e non esauriente
degli elementi essenziali utili alla definizione dei
contenuti del PSC di cui al comma 2, è riportato
nell'Allegato I.
ART.3
(Identificazione e descrizione dell'opera e dei soggetti
coinvolti)
1. Identificazione e descrizione dell'opera,
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), è
esplicata con:
a) l'indirizzo del cantiere;
b) la destinazione urbanistica dell'area
di realizzazione dell'opera;
c) una descrizione sintetica dell'opera,
con particolare riferimento alle scelte progettuali,
architettoniche, strutturali e tecnologiche.
2. Il PSC è corredato da tavole
esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove
la complessità dell'opera lo richieda, un profilo
altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche
idrogeologiche del terreno o al rinvio a specifica relazione
se già redatta.
3. L'individuazione dei soggetti con
compiti per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma
2, lettera b), è esplicata con l'indicazione
dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori,
del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e, qualora già nominato, del coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione.
4. Il coordinatore per l'esecuzione
integra il PSC, prima dell'inizio dei singoli lavori,
indicando i nominativi del datore di lavoro dell'impresa
esecutrice, dei datori dei lavori delle imprese subappaltatrici
e dei lavoratori autonomi.
5. Il coordinatore per l'esecuzione
verifica che nei POS redatti dalle singole imprese esecutrici
siano indicati i nominativi del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto
o designato, del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del medico competente ove previsto e degli
addetti al pronto soccorso ed alla gestione delle emergenze
in riferimento al singolo cantiere interessato.
ART.4
(Contenuti del PSC in riferimento all'area di cantiere,
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni)
1. L'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi in riferimento all'area di cantiere,
sono esplicate con l'analisi degli elementi essenziali
di cui all'Allegato II, in riferimento:
a) alle caratteristiche dell'area
di cantiere;
b) all'eventuale presenza di fattori
esterni che comportano rischi per il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni
di cantiere possono comportare per l'area circostante.
2. In riferimento all'organizzazione
del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia
del cantiere, l'individuazione e l'analisi dei seguenti
elementi:
a) la recinzione del cantiere, con
accessi e segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la viabilità principale
del cantiere e l'eventuale modalità d'acceso
dei mezzi di fornitura dei materiali;
d) gli impianti di alimentazione e
le reti principali di elettricità, di acqua,
gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche;
f) la dislocazione degli impianti
fissi di cantiere;
g) la dislocazione delle zone di carico
e scarico;
h) le zone di deposito attrezzature
e di stoccaggio, materiali e dei rifiuti;
i) le eventuali zone di deposito materiali
con pericolo d'incendio o di esplosione.
3. Per ogni elemento dell'analisi
di cui ai commi 1 e 2, vanno indicate:
a) le scelte progettuali e organizzative,
le procedure, le misure preventive e protettive richieste
per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro;
ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici
esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte
a realizzare quanto previsto alla lettera a).
4. L'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi in riferimento alle lavorazioni
in cantiere sono esplicitate suddividendo le singole
lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità
dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro. Il coordinamento
per la progettazione effettua l'analisi di tutti i possibili
rischi presenti per ogni fase e sottofase di lavoro,
con particolare attenzione:
a) al rischio di seppellimento;
b) al rischio di annegamento;
c) al rischio di caduta dall'alto
di persone o materiali;
d) al rischio di investimento da veicoli
circolanti nell'area di cantiere;
e) al rischio di elettrocuzione;
f) al rischio di rumore;
g) alla salubrità dell'area
nei lavori in galleria;
h) alla stabilità delle pareti
e della volta nei lavori in galleria;
i) alle estese demolizioni o manutenzioni;
j) ai possibili rischi di incendio
o esplosione;
k) agli sbalzi eccessivi di temperatura.
5. Per ogni elemento dell'analisi
di cui al comma 4 vanno indicati:
a) le scelte progettuali ed organizzative,
le procedure, le misure preventive e protettive richieste
per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro;
ove necessario vanno prodotte tavole o disegni tecnici
esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte
a realizzare quanto previsto alla lettera a).
6. Il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese
e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto
previsto ai commi 3 e 5 ed indica la relativa cronologia
di attuazione e le modalità di verifica.
ART.5
(Contenuti del PSC in riferimento alle interferenze
tra lavorazioni ed al loro coordinamento)
1. L'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni sono esplicate con la predisposizione
del cronoprogramma dei lavori e l'analisi delle loro
interferenze.
2. Il coordinatore per la progettazione
indica nel PSC le misure preventive e protettive atte
ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza;
nel caso in cui permangono rischi di interferenza rilevanti,
indica le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale
o temporale delle lavorazioni interferenti e la modalità
di verifica del rispetto di tali prescrizioni.
3. Durante i periodi di maggiore rischio
dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per
l'esecuzione verifica periodicamente, in collaborazione
con le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi interessati,
la compatibilità della relativa parte di PSC
con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed
in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
4. Le misure di coordinamento relative
all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite
analizzando il loro uso comune da parte di più
imprese e lavoratori autonomi.
5. Il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese
e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto
previsto al comma 4 ed indica la relativa cronologia
di attuazione e le modalità di verifica.
CAPO II - Piano di sicurezza sostitutivo
e piano operativo di sicurezza
ART.6
(Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo)
1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore
o del concessionario, contiene gli stessi elementi del
PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della
stima dei costi della sicurezza.
ART.7
(Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza)
1. Il POS è redatto a cura
di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in
riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene
almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa
esecutrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro,
gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede
legale e degli uffici di cantiere;
- la specifica attività e le
singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa
esecutrice, dalle imprese e dai lavoratori autonomi
sub-appaltatori;
- i nominativi degli addetti al pronto
soccorso ed alla gestione delle emergenze in cantiere,
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente
ove previsto;
- il nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione;
- i nominativi del direttore tecnico
di cantiere e del capocantiere;
- il numero e le relative qualifiche
dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e
dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto
della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti
la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata
allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività
di cantiere, delle modalità organizzative e dei
turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti
su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati
nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati
pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede
di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione
del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive
e protettive, integrative rispetto a quelle contenute
nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di
dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) la documentazione in merito all'informazione
ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.
2. Ove non sia prevista la redazione
del PSC, il PSS quando previsto ha gli elementi del
POS.
CAPO III - Stima dei costi della
sicurezza
ART.8
(Stima dei costi della sicurezza)
1. Ove è prevista la redazione
del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494 e successive modificazioni, nei costi della sicurezza
vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni
previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel
PSC;
b) dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per particolari lavorazioni
ed interferenze;
c) degli impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio,
degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e dei servizi di protezione
collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC
e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) delle misure preventive e protettive
richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi
di interferenza e degli eventuali interventi per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative
all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo
di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni e per le quali non è
prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, nei
costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata
delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli
apprestamenti, delle procedure e delle prescrizioni
operative finalizzati alla sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La stima dovrà essere congrua,
analitica per voci singole, a corpo a misura, riferita
ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata
su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata,
o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente;
nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile
o non disponibile, si farà riferimento ad analisi
costi complete e desunte da indagini di mercato. Le
singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa
in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione
e l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza così
individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori,
ed individuano la parte del costo dell'opera da non
assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. Il direttore dei lavori liquida
l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti
in base allo stato d'avanzamento lavori, sentito il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
(ALLEGATO
I)
Elenco indicativo e non esauriente
degli elementi essenziali utili alla definizione dei
contenuti del PSC di cui all'articolo 2, comma 2.
1. Gli apprestamenti comprendono:
ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati;
parapetti; andatoie; passerelle; gabinetti; locali per
lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e
di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie;
recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali
e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù;
argani; elevatori; ascensori e montacarichi; macchine
movimento terre; macchine movimento terra speciali e
derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici
di cantiere; impianti di terra e di protezione contro
le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti
di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua,
gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono:
viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici;
percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature
e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e i servizi di protezione
collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori
acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione
d'emergenza; i mezzi estinguenti; servizi di gestione
delle emergenze.
(ALLEGATO II)
Elenco indicativo e non esauriente
degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi
connessi all'area di cantiere, di cui all'articolo 4,
comma 1.
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine
portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali
intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie,
idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze
di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni;
linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri
cantieri o insediamenti produttivi; viabilità;
rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri
inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto. |