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| Decreto
Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 '' Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili'' |
| (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 23/09/96 Supplmento
Ordinario n.156) |
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SOMMARIO |
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| Testo
vigente dopo le modifiche apportate dal D.Lgs.19
nov. 1999 n.528 |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994,
n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996,
n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;
Vista la direttiva 92/57/CEE, del
Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili (ottava direttiva particolare,
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto
1996;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione
pubblica e gli affari regionali; |
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EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO: |
| Art.
1. Campo di applicazione |
| 1. Il presente decreto
legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei o mobili quali definiti all'articolo
2, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo
19 settembre 1994, n.626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato
decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente
legislazione in materia di prevenzione infortuni
e di igiene del lavoro si applicano al settore di
cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente
decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca
e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti
connessi alle attivita' minerarie esistenti entro
il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni
o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti
che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi
dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle
concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura,
squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave
ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti
dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione,
ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale
e nelle altre aree sottomarine comunque soggette
ai poteri dello Stato.
e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attivita' svolte in studi
teatrali, cinematografici, televisivi o in altri
luoghi in cui si effettuino riprese, purche' tali
attivita' non implichino l'allestimento di un cantiere
temporaneo o mobile. |
| Art.
2. Definizioni |
|
1. Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in
appresso denominato "cantiere" : qualunque
luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria
civile il cui elenco e' riportato all'allegato I;
b) committente: il soggetto per
conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera
pubblica, il committente e' il soggetto titolare
del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto
che puo' essere incaricato dal committente ai fini
della progettazione o della esecuzione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto
di opera pubblica, il responsabile dei lavori e'
il responsabile unico del procedimento ai sensi
dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona fisica
la cui attivita' professionale concorre alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza
e di salute durante la progettazione dell'opera,
di seguito denominato coordinatore per la progettazione:
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo
4;
f) coordinatore in materia di sicurezza
e di salute durante la realizzazione dell'opera,
di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione
dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro
dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente
o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 5.
f-bis) uomini-giorno: entita' presunta
del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi,
previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza:
il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche. |
| Art.
3. Obblighi del committente o del responsabile dei
lavori |
|
1. Il committente o il responsabile
dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera,
ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione
delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi
e alle misure generali di tutela di cui all'articolo
3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine
di permettere la pianificazione dell'esecuzione
in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi
di lavoro che si devono svolgere simultaneamente
o successivamente tra loro, il committente o il
responsabile dei lavori prevede nel progetto la
durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile
dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera,
valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e' prevista
la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea,
il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione in
ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entita' presunta
e' pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano
i rischi particolari elencati nell'allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il
committente o il responsabile dei lavori, prima
dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
4-bis. La disposizione di cui al
comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento
dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei
lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu'
imprese.
5. Il committente o il responsabile
dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 10, puo' svolgere le funzioni sia
di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore
per l'esecuzione dei lavori.
6. il committente o il responsabile
dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore
per la progettazione e quello del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono
essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile
dei lavori puo' sostituire in qualsiasi momento,
anche personalmente se in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 10, i soggetti designati in
attuazione dei commi 3 e 4. <
8. Il committente o il responsabile
dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori
ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici
una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili, nonche' una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. |
| Art.
4. Obblighi del coordinatore per la progettazione |
|
1. Durante la progettazione dell'opera
e comunque prima della richiesta di presentazione
delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente
le informazioni utili ai fini della prevenzione
e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
di buona tecnica e dell'allegato II al documento
UE 26/05/93. Il fascicolo non e' predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto
1978, n. 457.
2. Il fascicolo di cui al comma
1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto
di eventuali lavori successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la
commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui
all'articolo 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito
e modificato dal decreto legislativo n. 626 del
1994, in seguito denominata "commissione prevenzione
infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo
di cui al comma 1, lettera b). |
| Art.
5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori |
|
1. Durante la realizzazione dell'opera,
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede
a:
a) verificare, con opportune azioni
di coordinamento e controllo, l'applicazione, da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute
nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 12 e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneita' del piano
operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone
la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano
di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, nonche' verificare che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi
di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro,
ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione
ed il coordinamento delle attivita' nonche' la loro
reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto
previsto negli accordi tra le parti sociali al fine
di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile
dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese
e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze
alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e
proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,
o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui
il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza
alla azienda unita' sanitaria locale territorialmente
competente e alla direzione provinciale del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo
grave e imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo
3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione,
oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige
il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone
il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b).
2. (abrogato)
3. (abrogato) |
| Art.
6. Responsabilita' dei committenti e dei responsabili
dei lavori |
|
1. Il committente e' esonerato dalle
responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito al responsabile
dei lavori.
2. La designazione del coordinatore
per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione,
non esonera il committente o il responsabile dei
lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo
4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a). |
| Art.
7. Obblighi dei lavoratori autonomi |
|
1. I lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita' nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro
in conformita' alle disposizioni del titolo III
del decreto legislativo n. 626/1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione
individuale conformemente a quanto previsto dal
titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite
dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai
fini della sicurezza. |
| Art.
8. Misure generali di tutela |
|
1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano
le misure generali di tutela di cui all'articolo
3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano,
ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in
condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita';
b) la scelta dell'ubicazione di posti
di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso
a tali posti, definendo vie o zone di spostamento
o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione
dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima
dell'entrata in servizio e il controllo periodico
degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare
i difetti che possono pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento
delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari
materiali, in particolare quando si tratta di materie
e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione
del cantiere, della durata effettiva da attribuire
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro
e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita'
che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita'
del cantiere. |
| Art.
9. Obblighi dei datori di lavoro |
| 1. I datori di lavoro
delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui
nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare
o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle
prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione
dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento
con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione
dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
c-bis) redigono il piano operativo
di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
f-ter);
2. L'accettazione da parte di ciascun
datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
12 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
626 del 1994. |
| Art.
10. Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori |
| 1. Il coordinatore
per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria,
architettura, geologia, scienze agrarie o scienze
forestali, nonche' attestazione da parte di datori
di lavoro o committenti comprovante l'espletamento
di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni
per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria
o architettura nonche' attestazione da parte di
datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento
di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni
per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale
o perito agrario o agrotecnico nonche' attestazione
da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore
delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1,
devono essere, altresi', in possesso di attestato
di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza
organizzato dalle regioni, mediante le strutture
tecniche operanti nel settore della prevenzione
e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano
di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi
professionali, dalle universita', dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
o dagli organismi paritetici istituiti nel settore
dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei
corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno
le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non
e' richiesto per i dipendenti in servizio presso
pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito
delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2
non e' richiesto per coloro che, non piu' in servizio,
abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza
nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita'
di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico
servizio e per coloro che producano un certificato
universitario attestante il superamento di uno o
piu' esami del corso o diploma di laurea, equipollenti
ai fini della preparazione conseguita con il corso
di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione
ad un corso di perfezionamento universitario con
le medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento
dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico
dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura
degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui
al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico
dei partecipanti. |
| Art.
11. Notifica preliminare |
| 1. Il committente
o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio
dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare elaborata conformemente
all'allegato III nonche' gli eventuali aggiornamenti
nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 3,
comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non
soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle
categorie di cui alla lettera a) per effetto di
varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica
impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia
inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere
affissa in maniera visibile presso il cantiere e
custodita a disposizione dell'organo di vigilanza
territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti
nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo
20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso
ai dati relativi alle notifiche preliminari presso
gli organi di vigilanza. |
| Art.
12. Piano di sicurezza e di coordinamento |
| 1. Il piano contiene
l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei
rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti
e le attrezzature atti a garantire, per tutta la
durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi
che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici. Il piano contiene altresi' le
misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla
eventuale presenza simultanea o successiva di piu'
imprese o dei lavoratori autonomi ed e' redatto
anche al fine di prevedere, quando cio' risulti
necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva. Il piano e' costituito da una relazione
tecnica e prescrizioni correlate alla complessita'
dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione. In particolare
il piano contiene, in relazione alla tipologia del
cantiere interessato, i seguenti elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione
del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza
contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente
esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza
connesse alla presenza nell'area del cantiere di
linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti
principali di elettricita', acqua, gas ed energia
di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro
il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro
il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da
adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita'
del l'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita'
delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da
adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni,
ove le modalita' tecniche di attuazione siano definite
in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili
rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni
e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione
a quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione
a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett.c;
s) valutazione, in relazione alla
tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per
l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da
adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento
e' parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad
attuare quanto previsto nel piano di cui al comma
1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti
per la sicurezza copia del piano di sicurezza e
di coordinamento e del piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i
lavori puo' presentare al coordinatore per l'esecuzione
proposte di integrazione al piano di sicurezza e
di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione
immediata e' necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio. |
| Art.
13. Obblighi di trasmissione |
| 1. Il committente
o il responsabile dei lavori trasmette il piano
di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei
lavori. In caso di appalto di opera pubblica si
considera trasmissione la messa a disposizione del
piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori
l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui
al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi
lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il
proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore
per l'esecuzione. |
| Art.
14 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza |
| 1. Prima dell'accettazione
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 12 e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna
impresa esecutrice consulta il rappresentante per
la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti
sul contenuto del piano. Il rappresentante per la
sicurezza puo' formulare proposte al riguardo.
2.( abrogato ) |
|
Art. 15. Coordinamento della consultazione
e partecipazione de lavoratori(abrogato) |
| Art.
16. Modalita' di attuazione della valutazione del
rumore |
| 1. L'esposizione quotidiana
personale di un lavoratore al rumore puo' essere
calcolata in fase preventiva facendo riferimento
ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard
individuati da studi e misurazioni la cui validita'
e' riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione di
cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, va riportata la fonte documentale
cui si e' fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti
lavorazioni e compiti che comportano una variazione
notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da
una giornata lavorativa all'altra puo' essere fatto
riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente
normativa, al valore dell'esposizione settimanale
relativa alla settimana di presumibile maggiore
esposizione nello specifico cantiere, calcolata
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 39
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. |
| Art.
17. Modalita' attuative di particolari obblighi |
| 1. Nei cantieri la
cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200
giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto
dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo
di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante
per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta
dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi,
e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di
cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo
n. 626 del 1994, la visita del medico competente
agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche
analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico
competente e gestiti dalle stesse imprese, puo'
essere sostituita o integrata, a giudizio del medico
competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi
ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i
lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'articolo 22
del decreto legislativo n. 626/1994, i criteri e
i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti possono essere definiti dalle
parti sociali in sede di contrattazione nazionale
di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e'
previsto nei contratti di affidamento dei lavori
che il committente o il responsabile dei lavori
organizzi apposito servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono
esonerati da quanto previsto dall'articolo 4, comma
5, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994.
|
| Art.
18. Aggiornamento degli allegati |
| 1. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro della sanita', sentita
eventualmente la Commissione prevenzione infortuni,
i provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e
IV in conformita' a modifiche adottate in sede comunitaria.
|
| Art.
19. Norme transitorie |
| 1. In sede di prima
applicazione del presente decreto i requisiti di
cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti
per le persone che alla data di entrata in vigore
del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione,
comprovante il loro inquadramento in qualifiche
che consentono di sovraintendere altri lavoratori
e l'effettivo svolgimento di attivita' qualificata
in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni
per almeno quattro anni, rilasciata da datori di
lavoro pubblici o privati;l'attestazione e' accompagnata
da idonea documentazione comprovante il regolare
versamento dei contributi assicurativi per i periodi
di svolgimento dell'attivita';
b) dimostrano di avere svolto per
almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico
di cantiere, documentate da certificazioni di committenti
pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle
autorita' che hanno rilasciato la concessione o
l permesso di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1
devono, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, frequentare il corso
di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata e'
fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui
al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa
all'organo di vigilanza territorialmente competente. |
| Art.
20. Sanzioni relative agli obblighi dei committenti
o dei responsabili dei lavori |
| 1. Il committente
o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione degli articoli 3, commi
1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni per la violazione dell'articolo 3, comma
8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni
per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13,
comma 1. |
| Art.
21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori |
| 1. Il coordinatore
per la progettazione e' punito con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a lire otto milioni per la violazione dell'articolo
4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione dell'articolo 5, comma
1, lettere a), b), c), e) ed f), e comma 1-bis;
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni per la violazione dell'articolo 5, comma
1, lettera d). |
| Art.
22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti |
|
1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono
o sovrintendono le attivita' delle imprese stesse,
sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni
del presente decreto.
2. Il datore di lavoro e' punito
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da due a cinque milioni per la violazione dell'articolo
14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione degli articoli 9, comma
1, lettera a); 12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni
per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13,
commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto
sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per la violazione degli articoli
9, comma 1, lettera a), 12, comma 3. |
| Art.
23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi |
| 1. I lavoratori autonomi
sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da lire trecentomila a lire un milione per la violazione
degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3. |
| Art.
24. Oneri |
| 1. Agli oneri derivanti
dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni
si fara' fronte con le ordinarie risorse di bilancio
di ciascuna amministrazione. |
| Art.
25. Entrata in vigore |
| 1. Le disposizioni
del presente decreto entrano in vigore sei mesi
dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
| ALLEGATO
I - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE
DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A). |
1. I
lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione
o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento
o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo,
in legno o in altri materiali, comprese le linee
elettriche, le parti strutturali degli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le
opere di bonifica, di sistemazione forestale e di
sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione
edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio
e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati
per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile |
| ALLEGATO
II - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI
ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1. |
| 1. Lavori che espongono
i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento
a profondita' superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto
da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati
dalla natura dell'attivita' o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto di
lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori
a sostanze chimiche o biologiche che presentano
rischi particolari per la sicurezza e la salute
dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale
di sorveglianza sanitaria. <
3. Lavori con radiazioni ionizzanti
che esigono la designazione di zone controllate
o sorvegliate quali definite dalla vigente normativa
in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti.
4. Lavori in prossimita' di linee
elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio
di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei
e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego
di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio
di elementi prefabbricati pesanti. |
| ALLEGATO
III - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI
ALL'ARTICOLO 11. |
| 1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i) e indirizzo
(i).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori,
(nome (i) e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda
la sicurezza e la salute durante la progettazione
dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda
la sicurezza e la salute durante la realizzazione
dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori
in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in
cantiere.
10. Numero massimo presunto dei
lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e
di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese
gia' selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto
dei lavori. |
|
ALLEGATO IV-PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
E DI SALUTE PER I CANTIERI (Articolo 9) |
| 1.
I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili
devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del
decreto legislativo n. 626/1994. |
| Prescrizioni
specifiche per i posti di lavoro nei cantieri |
| 1.
I posti di lavoro in cui si esercita l'attivita' di
costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste
dalla legislazione vigente e a quelle indicate nelle
Sezioni I e II. |
| Sezione
I - Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali. |
| 1. Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono
aprirsi verso l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono
essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte
facilmente e immediatamente da ogni persona che
abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte
a bussola sono vietate come porte di emergenza.
2. Areazione
2.1. Qualora vengano impiegati impianti
di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica,
essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia
che possono comportare immediatamente un rischio
per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento
dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale.
3.1. I luoghi di lavoro devono disporre,
nella misura del possibile, di sufficiente luce
naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano
un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare
la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti
dei locali.
4.1. I pavimenti dei locali non devono
presentare protuberanze, cavita' o piani inclinati
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e
antisdrucciolevoli.
4.2. Le superifici dei pavimenti,
delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere
tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere
condizioni appropriate di igiene.
4.3 Le pareti trasparenti o translucide,
in particolare le pareti interamente vetrate nei
locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle
vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate
ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero
essere separate da detti posti di lavoro e vie di
circolazione, in modo tale che i lavoratori non
possano entrare in contatto con le pareti stesse,
ne' essere feriti qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali.
5.1. Le finestre, i lucernari e i
dispositivi di ventilazione devono poter essere
aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori
in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono
essere posizionati in modo da costituire un pericolo
per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono
essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature
ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano
la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano
questo lavoro nonche' per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
6.1. La posizione, il numero, i materiali
impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni
sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto
ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento
devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli
trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti
o translucide delle porte e dei portoni sono costituite
da materiale di sicurezza e quando c'e' da temere
che i lavoratori possano essere feriti se una porta
o un portone va in frantumi, queste superfici devono
essere protette contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura
dei locali lo richiedano per assicurare la protezione
dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione
deve essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale
e i marciapiedi mobili.
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili
devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei
necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili
e accessibili. |
| Sezione
II - Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei
locali |
| 1. Caduta di oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzature
devono essere disposti o accatastati in modo da
evitarne il crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un edificio
o di una struttura puo' presentare un pericolo,
i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto
sotto la sorveglianza di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati
e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata
per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso
di irruzione d'acqua e di materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione,
la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia
o di un cassone devono essere effettuati soltanto
sotto la sorveglianza di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni
devono essere ispezionati ad intervalli regolari
da una persona competente. |
|
ALLEGATO V - Corso di formazione
per la sicurezza del lavoro nel settore edile. |
| 1. Durata del corso
120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle
norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri
per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione
dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei
DPI, ponteggi e opere provvisionali etc);
f) metodologie per l'elaborazione
di piani di sicurezza e coordinamento. |
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Gli
uffici dell'E.F.M.E.A. sono in Via dell'Edilizia
s.n. |
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casella
postale n.28 - 85100 POTENZA Tel. 0971 56755
FAX 0971 56765 |
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