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Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528 "Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia
di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare
nei cantieri temporanei o mobili" |
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(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 13 del 18 gennaio 2000) |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare
l'articolo 1, comma 6, che ha delegato il Governo a emanare
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva
92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 concernente le
prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei o
mobili;
Visto l'articolo 45, comma 24, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, recante proroga del termine di cui all'articolo
1, comma 6, della legge n. 128 del 1998; Visto il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 15 novembre 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'interno, dei lavori pubblici e per gli affari regionali;
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EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO: |
| Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, sono aggiunte le seguenti lettere: "e-bis)
ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese,
purche' tali attivita' non implichino l'allestimento di
un cantiere temporaneo o mobile.".
Art. 2.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 494
del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)
cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere
: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco e' riportato all'allegato
I;";
b) alla lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente
e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto;";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c)
responsabile dei lavori: soggetto che puo' essere incaricato
dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione
o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di
appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori e'
il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo
7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;";
d) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f)
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore
per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore
di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente
o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti
di cui all'articolo 5.";
e) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: "f-bis)
uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,
anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il
datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento
al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche.".
Art. 3.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 494 del 1996,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il
committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle
scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione
delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o
delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente
o successivamente tra loro, il committente o il responsabile
dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori
o fasi di lavoro.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il
committente o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a) e b).";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nei
cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese,
anche non contemporanea, il committente o il responsabile
dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico
di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione
in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entita' presunta e' pari o superiore
a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari
elencati nell'allegato II.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nei
casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile
dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.";
e) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis.
La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso
in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata
a una o piu' imprese.";
f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Il
committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso
di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.".
Art. 4.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Durante
la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta
di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE
26/05/93. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori
di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera
a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo
393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo
n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione
prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del
fascicolo di cui al comma 1, lettera b)
2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo n. 494 del 1996, e' adottato entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 5.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)
verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;";
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b)
verificare l'idoneita' del piano operativo di sicurezza,
da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il
piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando
le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere, nonche' verificare che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi
di sicurezza;";
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d)
verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi
tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere;";
4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e)
segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli
7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo
12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o
la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente
o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento
in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione,
il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale territorialmente
competente e alla direzione provinciale del lavoro;";
5) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.";
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis.
Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore
per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma
1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone
il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)
e b).";
c) i commi 2 e 3 sono soppressi.
Art. 6.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo
n. 494 del 1996, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Responsabilita' dei committenti e dei responsabili
dei lavori). - 1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita'
connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente
all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione
e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente
o il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse
alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo
4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).".
Art. 7.
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 494
del 1996 l'alinea e' sostituito dal seguente: "1.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione
dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994,
e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:".
Art. 8.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 494 del 1996
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche
nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche
familiare o con meno di dieci addetti:";
b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente;
"c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter);";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'accettazione
da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento
alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7,
e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 626 del 1994.".
Art. 8.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 494 del 1996
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche
nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche
familiare o con meno di dieci addetti:";
b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente;
"c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter);";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'accettazione
da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento
alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7,
e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 626 del 1994. Art. 9.
1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) diploma di laurea in ingegneria, architettura,
geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonche' attestazione
da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento
di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno un anno;";
b) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico nonche' attestazione da parte di datori
di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita'
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre
anni.";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I
soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in
possesso di attestato di frequenza a specifico corso in
materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante
le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione
e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina
sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali,
dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia.".
Art. 10.
1. All'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 494
del 1996, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio
dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale
e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare elaborata conformemente
all'allegato III nonche' gli eventuali aggiornamenti nei
seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a)
per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita'
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.".
Art. 11.
1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996
e' sostituito del seguente: "Art. 12 (Piano di
sicurezza e di coordinamento). 1. Il piano contiene l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire,
per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che
non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di prevenzione
dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea
o successiva di piu' imprese o dei lavoratori autonomi ed
e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio' risulti
necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture,
mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano e'
costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate
alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali
fasi critiche del processo di costruzione. In particolare
il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere
interessato, i seguenti elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del cantiere,
gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi
provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza
nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita',
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento
da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio
di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei lavori
in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della
volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di
estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita' tecniche
di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio
o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo
14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo
5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori,
delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi
del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli
sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante
del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano
di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del
piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo
di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al
coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti
misure di salvataggio.". Art. 12.
1. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 494 del 1996
e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Obblighi
di trasmissione). - 1. Il committente o il responsabile
dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento
a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione
dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera
trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i
concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria
trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici
e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
al coordinatore per l'esecuzione.".
Art. 13.
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 494 del 1996
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Prima
dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate
allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante
per la sicurezza puo' formulare proposte al riguardo.";
b) il comma 2 e' soppresso.
Art. 14.
1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 494 del 1996,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Sul
rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte
documentale cui si e' fatto riferimento.".
Art. 15.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 494 del 1996,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nei
cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore
ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto
dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di
riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante
per la sicurezza.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei
cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore
ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza
sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo
n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti
di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a
quelli gia' visitati dallo stesso medico competente e gestiti
dalle stesse imprese, puo' essere sostituita o integrata,
a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di
sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita'
i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.".
Art. 16.
1. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 494 del 1996
e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Sanzioni
relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili
dei lavori). - 1. Il committente o il responsabile dei lavori
sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma
2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell'articolo 3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli
11, comma 1; 13, comma 1.".
Art. 17.
1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n.
494 del 1996, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f),
e comma 1-bis;".
Art. 18.
1. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 494 del 1996
e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Sanzioni
relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti
e dei preposti). - 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le
attivita' delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza
delle pertinenti disposizioni del presente decreto.
2. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per
la violazione dell'articolo 14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli
12, comma 4; 13, commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi
o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni
per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a),
12, comma 3.".
Art. 19.
1. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 1996
e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Contravvenzioni
commesse dai lavoratori autonomi). - 1. I lavoratori autonomi
sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da lire trecentomila a lire un milione per la violazione
degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.".
Art. 20.
1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del
1996 e' inserito il seguente: "Art. 23-bis (Estinzione
delle contravvenzioni). - 1. Alle contravvenzioni di cui
agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1
e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano
le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758.".
Art. 21.
1. L'allegato I del decreto legislativo n. 494 del 1996
e' sostituito dal seguente: |
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Allegato I
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI
ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) |
1. I lavori di costruzione, manutenzione,riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento
armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese
le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori
edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori
edili o di ingegneria civile".
2. All'allegato II, punto 4, dopo la parola: "elettriche"
sono aggiunte le seguenti: "aeree a conduttori nudi
in".
Art. 22.
1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del
1996, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza,
sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo
31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.
Art. 23.
1. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita'
e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
n. 626 del 1994, e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati
i contenuti dell'allegato V del decreto legislativo n. 494
del 1996 e sono definiti:
a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento
dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, come
modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche
competenze connesse al titolo di studio;
b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori
per la progettazione e per l'esecuzione di cui al decreto
legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia
dei lavori da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi
di formazione completati entro la data di entrata in vigore
del decreto di cui al presente articolo.
Art. 24.
1. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 494 del 1996
e' abrogato.
Art. 25.
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del
presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla
data di entrata in vigore del presente decreto non si sia
conclusa la fase di progettazione.
2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva
sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa
la fase di progettazione alla data di entrata in vigore
del presente decreto, si applica la normativa vigente al
momento dell'affidamento dell'incarico.
3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase
di progettazione si intende conclusa:
a) nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione del
progetto esecutivo;
b) in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorita'
competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria
civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori;
nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell'atto
di affidamento dei lavori stessi.
Art. 26.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore
tre mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. |
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