| II
Consiglio dei Ministri del 6 marzo ha approvato uno schema
di decreto legislativo che dà attuazione alla delega
conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di salute e sicurezza del lavoro. Le maggiori
novità contenute nel provvedimento, come riassunte
dal comunicato del Consiglio dei Ministri sono le sequenti:
- l’ampliamento del campo di applicazione delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite
a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente
di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale
(c.d. principio di effettività della tutela che
implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo,
operano in azienda) e finanche ai lavoratori autonomi,
con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di
tutti i prestatori di lavoro;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze
in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti
dei lavoratori territoriali (destinati a operare, su base
territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la creazione
di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà
particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i
porti);
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività
di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle
risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento
dell’efficienza degli interventi. Viene creato un
sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano
le parti sociali, per la condivisione e la circolazione
di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche
a indirizzare le azioni pubbliche;
- il finanziamento delle azioni promozionali private e
pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie
imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi
scolastici e universitari della materia della salute e
sicurezza sul lavoro;
- la revisione del sistema delle sanzioni. In base ai
criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è
stata prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto
mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato
la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i
lavoratori in aziende che svolgano attività con
elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza,
il decreto legislativo prevede, invece, che al datore
di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo
all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta
graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni.
Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate
dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta
in regola non è applicata la sanzione penale ma
una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore
di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze
della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo
violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena,
nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione
pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo
di 24.000. Ovviamente tale possibilità è
esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano
determinate, in conseguenza della mancata valutazione
del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute
del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme
del codice penale - estranee all’oggetto della delega
- per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo
589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in
materia di sicurezza sul lavoro;
- l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi
formali, attraverso la riduzione del numero e del peso
per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico,
in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza
negli ambienti di lavoro. |
| La
delega di funzioni (art. 16), l’efficacia dei modelli
organizzativi (art. 30) e gli obblighi del datore di lavoro
e del dirigente (art. 18) dopo il decreto correttivo del
decreto legislativo 81/2008. Patente a punti per le imprese
dei settori a rischio (inizialmente: edilizia), aumento
della prevenzione, valutazione della sicurezza nei luoghi
di lavoro più rapida e rimodulazione complessiva
delle sanzioni. Sono queste le novità più
importanti in vigore dal 20 agosto ed introdotte dal D.Lgs.
3 agosto 2009, n. 106 (pubblcato in Gazzetta Ufficiale
5 agosto 2009, n. 108) con il quale viene modificato il
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul
lavoro. In particolare è prevista la sospensione
dell'attività dell'azienda in caso di: * impiego
di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al
20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
* gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto
del Ministero del lavoro. La nuova normativa individua
inoltre settori e criteri finalizzati alla definizione
di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi con riferimento alla tutela della salute e sicurezza
sul lavoro fondato sulla base della specifica esperienza,
competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi
formativi mirati nonché sulla applicazione di determinati
standard contrattuali e organizzativi nell’impiego
della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle
tipologie di lavoro flessibile. Con riferimento all’edilizia
il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione
di uno strumento (c.d. patente a punti) che consenta la
continua verifica della idoneità delle imprese
e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle
disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti,
tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di
vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione
alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio
iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione
a seguito di accertate violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio
per la ripetizione di violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità
per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere
attività nel settore edile. |