1) Decreto n.106/09 correttivo del D.Lgs.81/08: quali le novità introdotte?
2) Per le attività svolte nei cantieri, cosa cambia il d.l. 81 rispetto alla 494?
3) Ho frequentato un corso di formazione per Responsabili della Sicurezza di 100 ore nel Dicembre 2006. Posso essere nominato RSPP?
4) I datori di lavoro che svolgono anche le attività di RSPP sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al D. Lgs 195/03 ?
5) Il montaggio di ponteggio metallico fisso è soggetto a normative specifiche?
6) Discordanze sulla Nomina del Responsabile dei Lavori: può o non può identificarsi con il Committente secondo il testo unico 81/2008?
7) Quale è l'importanza dell' autovalutazione e cosa mi fa capire che ho valutato i rischi in azienda?
8) Dotazioni di primo soccorso: pacchetto di medicazione o presidio sanitario?
9) Quali sono i requisiti indispensabili per essere esonerato dal Modulo B ?
10) Come si dimostra in forma certa la data di nomina ad RSPP ed a ASPP?
11) La formazione per RSPP è obbligatoria anche per i datori di lavoro ?
12) Occorre possedere un titolo di studio per essere nominati RSPP o ASPP ?
13) Sanzioni per la mancata formazione di lavoratori ed RLS
14) I soggetti abilitati a formare datori di lavoro e RLS
Domanda: Decreto n.106/09 correttivo del D.Lgs.81/08: quali le novità introdotte? Ermenegildo Ferrienti - Rapolla
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Risposta: Il 5 agosto 2009 è stato pubblicato sulla G.U. n. 180, suppl. ord. n. 142/L il D.Lgs. 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il Decreto legislativo 106/09 contiene ben 149 articoli che modificano in maniera incisiva il Decreto legislativo n. 81/2008. Le modifiche salienti risultano essere: In particolare il decreto legislativo in argomento interviene con parecchie modifiche sui Titoli IV, V e VI del Decreto legislativo n. 81/2008 e precisamente: Cantieri temporanei e mobili, Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, Movimentazione manuale dei carichi. Per quanto concerne il Titolo IV relativo ai cantieri temporanei e mobili vengono modificati quasi tutti gli articoli con la precisazione che si tratta di modifiche in alcuni casi soltanto formali ma in parecchi altri casi sostanziali. Le modifiche salienti sono: - introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza; - superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento; - rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, in modo da perfezionare tale importante procedura rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta; - integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell’ambito degli incontri, tenutisi nell’arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il Ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un “avviso comune” tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo; - valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l’innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro; - miglioramento della efficacia dell’apparato sanzionatorio, con l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.
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Domanda: Per le attività svolte nei cantieri, cosa cambia il d.l. 81 rispetto alla 494? - Michele Maniocco - Potenza
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Risposta: Con il Testo Unico vengono abrogati il D.Lgs. 494/96 ed il 493/96, che vengono sostituiti dai Titoli IV e V. Il contesto definitorio (art.89 Testo Unico) di base del decreto legislativo 494/96 è rimasto immutato salvo che per il responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavoratori. Pur permanendo il regime di nomina facoltativa da parte del committente, il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera medesima. * Inoltre, il legislatore ha esteso la “clausola di incompatibilità” CSE/Impresa: il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere il datore delle imprese esecutrici come già indicato nel D. Lgs. n. 494/1996, non può essere ora neanche un suo dipendente né il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dallo stesso designato. Nell’art. 89 viene data, altresì, una definizione della “impresa affidataria” individuata quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Per quanto riguarda la idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90 comma del Testo Unico, è tenuto: - a verificare l’idoneità tecnica professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità specificate nell’allegato XVII; - a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo e sul contratto collettivo applicato ai dipendenti, oltre agli estremi delle denunce dei lavoratori fatte a Inps, Inail e casse edili (per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire occorre il DURC e l’autocertificazione rispetto al contratto collettivo); - a trasmettere all’amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione esteso anche ai lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. * Il Testo Unico introduce poi nell’art. 90 un’altra novità che riguarda i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte del committente di designare i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione: Nel nuovo Testo Unico (art. 90 comma 3), infatti, l’obbligo da parte del committente, anche in caso di coincidenza con l’impresa esecutrice, della nomina dei coordinatori sussiste sempre nel caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanee, al di là quindi della sua entità e rischiosità, a meno che nel cantiere stesso non siano eseguiti dei lavori non soggetti a permessi di costruire. * Una ulteriore novità introdotta con l’art. 90 del nuovo Testo Unico riguarda la sospensione del titolo abilitativo, già prevista nell’art. 3 comma 8 lettera b-bis) del D. Lgs. n. 494/1996 nel caso di assenza della certificazione della regolarità contributiva, e che ora opererà anche in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo dell’opera o anche in assenza della notifica preliminare quando previsti. * Importante è ancora la novità introdotta con l’art. 93 per quanto riguarda la responsabilità del committente ed il rapporto fra questi ed il responsabile dei lavori; infatti, rispetto al sistema previgente, la responsabilità del committente nel rapporto con il responsabile dei lavori ha natura mista: di esonero limitatamente all’incarico conferito (necessariamente con delega di funzioni); di non esonero quanto al profilo di “culpa in vigilando” in ordine alla verifica di alcuni adempimenti delegati. * Dalla lettura dell’art. 96 si evince che gli obblighi per le imprese aumentano di numero e vengono assoggettati alla sanzione penale. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento giuridico dell’obbligo di valutazione dei rischi e di suo aggiornamento, nonché di quello relativo all’informazione ai propri subappaltatori e lavoratori autonomi. * Con il Testo Unico vengono, inoltre, introdotti con l’art. 97 nuovi obblighi a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie i quali sono chiamati a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione. * In merito ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori con l’art. 98 del Testo Unico i titoli di studio e professionali dei coordinatori sono stati attualizzati rispetto all’art.10 del dlgs. 494/96, e i contenuti e le modalità dei corsi di qualificazione professionale sono stati normati all’allegato XIV del Testo Unico. * Per quanto riguarda i piani di sicurezza e di coordinamento nell’art. 100 del Testo Unico sono state riportate le disposizioni già contenute nell’art. 12 del D. Lgs. n. 494/1996, salvo che per i contenuti minimi e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza, definiti all’allegato XV del Testo Unico. * Circa l’obbligo di trasmissione dei piani di sicurezza (art. 101) , il sistema è rimasto invariato, salvo che per la parte sul flusso tra imprese esecutrici e impresa affidataria: viene imposto che tutte le imprese esecutrici debbano trasmettere il POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione. * Infine, con l’ art. 157 del Testo Unico le sanzioni a carico degli inadempienti risultano incrementate rispetto a quelle già stabilite nel D. Lgs. n. 494/1996.
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Domanda: Ho frequentato un corso di formazione per Responsabili della Sicurezza di 100 ore nel Dicembre 2006. Posso essere nominato RSPP? - Valerio Lotito - Potenza
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Risposta: Si è del parere che, secondo quanto indicato nel punto 1.1 dell’Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza Stato Regioni nella riunione del 26/1/2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/2/2006, la validità della norma transitoria di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 195/2003 scade il 14/2/2007 per cui coloro che dopo tale data vogliono intraprendere o continuare la loro attività di RSPP e ASPP debbono aver completato tutto il percorso di formazione di cui al comma 2 dell’art. 8-bis del D. Lgs. n. 626/1994, costituito secondo gli indirizzi forniti nello stesso Accordo dai moduli A, B, e C (salvo eventuali esoneri di cui alle tabelle A4 e A5 allegate allo stesso Accordo) ed essere in possesso del relativo attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. Si fa presente in merito che alcune Regioni d’Italia, con delibere e circolari emanate per la verità prima dell’ulteriore accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza Stato Regioni in data 5/10/96 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7/12/2006, hanno fornito indirizzi contrari a quelli indicati nell’Accordo nel senso che hanno ritenuto sufficiente che i corsi di formazione venissero solo attivati entro la data del 14/2/2007 e che potessero essere invece completati entro il 14/2/2008. Quest’ultima interpretazione è derivata dalla lettura delle Linee interpretative fornite dal coordinamento tecnico delle regioni che non è stata però condivisa dalla Conferenza Stato Regioni. Questa, infatti, nel documento approvato nella riunione del 5/10/2007 tenutasi per l’esame delle proposte presentate dalle Regioni non ha riportato il riferimento al 14/2/2008 come data di completamento dei corsi, così come è possibile osservare comparando la lettura del punto 1.1 della proposta delle Regioni con quello dell’Accordo medesimo. Quindi in risposta al suo quesito, lei può attualmente svolgere l’attività di RSPP in regime transitorio ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 195/2003 e attestandosi nella quarta fascia della tabella A4 allegata all’Accordo del 26/1/2006 può usufruire dell’esonero dalla frequenza del modulo A, sempre che il soggetto formatore presso cui ha frequentato il corso di formazione attesti che lo stesso ha avuto i contenuti e le caratteristiche di cui al D. M. 16/1/1997. Comunque lei è tenuto entro la scadenza del 14/2/2007 a frequentare il modulo B relativo al macrosettore nell’ambito del quale intende continuare o intraprendere l’attività nonché il modulo C e se ciò non è possibile, come pare evidente, dovrà sospendere il 15/2/2007 l’attività medesima fino a riprenderla allorquando avrà completato l’intero percorso formativo richiesto
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Domanda: I datori di lavoro che svolgono anche le attività di RSPP sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al D. Lgs 195/03 ? - A.Mecca - PZ
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Risposta: L'art. 8-bis comma 7 del D. Lgs. n. 626/1994, così come introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 195/2003, fa esplicitamente salvo l'art. 10 dello stesso D. Lgs. n. 626/1994 inerente lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Per quanto sopra detto un datore di lavoro che si trova nelle condizioni indicate nell'allegato I del decreto sopraindicato (aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti, aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti, aziende della pesca fino a 20 addetti e altre aziende fino a 200 addetti) può ancora svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e non è tenuto quindi a frequentare i corsi di formazione di cui al D. Lgs. n. 195/2003. Rimane ovviamente a suo carico, se intende avvalersi di tale facoltà, l’obbligo di frequentare il corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al D. M. 16/1/1997 e l'obbligo di trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio: a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi; b) una dichiarazione attestante di aver fatto la valutazione dei rischi e di aver elaborato il relativo documento oppure, sussistendone le condizioni previste dal decreto (azienda familiare o occupante fino a dieci addetti), di aver autocertificato per iscritto l'avvenuta valutazione dei rischi medesimi e l'adempimento degli obblighi ad essi collegati; c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente; d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione sopraindicato in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
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Domanda: Il montaggio di ponteggio metallico fisso è soggetto a normative specifiche? - Giovanni - Policoro
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Risposta: L'impiego dei ponteggi metallici fissi è subordinato alla osservanza delle norme contenute nel capo V del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e delle istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio, che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 30 del suddetto decreto. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di riscontro della rispondenza della struttura e dei singoli elementi alle norme di cui al citato capo V e successivi decreti ministeriali di riconoscimento di efficacia, sulla base quindi, di una potenziale idoneità del ponteggio ad un impiego generalizzato nel rispetto sempre degli schemi autorizzati. Pertanto, ove non espressamente previsto dal costruttore nella richiesta di autorizzazione, non vengono prese in considerazione specifiche misure di sicurezza relative a casi ed utilizzazioni particolari. La disciplina prevista dal legislatore per la costruzione e l'impiego dei ponteggi metallici fissi influisce, per vari aspetti, nella attività di vigilanza sull'impiego di queste opere provvisionali. Infatti, mentre nel caso di accertamenti su ponteggi ed impalcature in legname ogni apprezzamento è demandato agli organi di vigilanza sulla scorta delle disposizioni di legge - che in via generale sono espresse dall'art. 7 ed in particolare da tutti gli articoli del Capo IV del D.P.R. n. 164/1956 - quando trattasi di ponteggi metallici fissi, la vigilanza si raccorda, per così dire, su un controllo di merito già effettuato a suo tempo dal Ministero del lavoro che ha rilasciato la relativa autorizzazione all'impiego. È del tutto evidente che non è compito connesso alla vigilanza sull'impiego dei ponteggi metallici entrare nel merito delle caratteristiche di resistenza dei materiali, delle sollecitazioni, dei coefficienti di sicurezza, ecc. poiché tali aspetti sono già stati esaminati, a suo tempo, dal Ministero che ha concesso l'autorizzazione; rientra, invece, tra i predetti compiti accertare, in primo luogo, se nel cantiere dove il ponteggio è impiegato, è tenuto il "libretto" contenente copia della documentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 164/1956 e copia del disegno esecutivo dal quale risultino tutti i dati, così come è stabilito dall'articolo 33 sempre del D.P.R. n. 164/1956, che dispone, tra l'altro l'obbligo della tenuta di questi documenti e della loro esibizione agli incaricati della vigilanza. Quanto sopra soltanto qualora si tratti di opere provvisionali "normali" di altezza inferiore ai 20 metri; per ponteggi più alti o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni o ai sovraccarichi, trova applicazione l'art. 32 che fa obbligo di erigere il ponteggio sulla base di un progetto specifico redatto e firmato da un professionista abilitato; in tal caso presso il cantiere deve essere tenuta, oltre alla documentazione indicata in precedenza, anche copia del progetto e dei disegni esecutivi.
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Domanda: Discordanze sulla Nomina del Responsabile dei Lavori: può o non può identificarsi con il Committente secondo il testo unico 81/2008? - Ing. Domenico Frezza - Salerno
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Risposta: Purtroppo sull'interpretazione dell’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, che definisce la nomina del responsabile dei lavori, si sono sviluppate due tesi. Secondo alcuni esperti, se il committente vuole nominare l'R.d.L. deve individuarlo obbligatoriamente nel progettista, se si è nella fase di progettazione dell’opera, o nel direttore dei lavori, se si è nella fase di esecuzione dell’opera stessa e nel caso di lavori pubblici nel responsabile unico del procedimento (RUP). Un'altra corrente di pensiero, sostiene che l'RdL è una figura individuata ope legis in uno dei professionisti sopraindicati e quindi nominata automaticamente nel momento in cui il committente affida l’incarico di progettazione e di direzione dei lavori. presso il Ministero del Lavoro si sono svolti alcuni incontri finalizzati a chiarire alcuni punti controversi contenuti nel D. Lgs. n. 81/2008 nonché a fornire degli indirizzi e delle interpretazioni univoche e che uno dei punti trattati è stato proprio quello relativo all’art. 93 sulla responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori. Una interpretazione condivisa sull’argomento, che è emersa durante l’incontro, è che è necessaria da parte del committente una delega (specifica, inequivocabile e accettata) che attribuisca le responsabilità al responsabile dei lavori. Non risulta comunque che ci sia stata, almeno sinora, da parte del Ministero del Lavoro medesimo una espressione ufficiale sull’argomento. Tuttavia è utile sottolineare che, in una sentenza della IV Sezione penale, la n. 23090 del 10/6/2008, emessa in riferimento ad un infortunio mortale (avvenuto prima che entrasse in vigore il nuovo testo unico 81) occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice il quale, mentre era intento a dei lavori di demolizione sopra di una scala all’altezza di circa sei metri, cadeva rimanendo infortunato mortalmente, è pervenuta alla conclusione che il responsabile dei lavori deve essere oggetto di una esplicita delega da parte del committente e con accettazione scritta da parte dello stesso (il che esclude una nomina ope legis) e che inoltre il committente è esonerato dal rispetto degli obblighi che eventualmente lo stesso ha inteso trasferire al responsabile dei lavori. In tale sentenza la Suprema Corte sostiene infatti che “L'esenzione del committente dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo” e ha proseguito ribadendo che “Dalla formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell'ambito però della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli”. “Il legislatore, in sostanza” – ha proseguito la Corte di Cassazione – “non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli”. Ha concluso, infine, la Sez IV precisando che le condizioni perché vi sia un esonero da responsabilità del committente sono quindi la nomina di un responsabile dei lavori, la tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro e l’estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti. Sulla circostanza che la citata sentenza è stata emessa sulla base delle disposizioni fornite dal D. Lgs. n. 494/1996 e quindi prima della pubblicazione del D. Lgs. n. 81/2008 non si ritiene che sia influente in quanto, avendo il legislatore con il nuovo Testo Unico confermato tutto quanto già stabilito sull’argomento dal D. Lgs. n. 494/1996 ed avendo inteso solo imporre in più l’obbligo di individuare l’eventuale figura del responsabile dei lavori in quella del progettista o del direttore dei lavori, si è convinti che la Corte di Cassazione stessa, allorquando sarà interessata in vigenza del D. Lgs. n. 81/2008 non potrà che confermare le conclusioni alle quali è già pervenuta ed in particolare in merito alla necessità di una delega. - risposta pubblicata sul sito dell'Ing.Porreca
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Domanda: Quale è l'importanza dell' autovalutazione e cosa mi fa capire che ho valutato i rischi in azienda? - Corrado La Mattina
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Risposta: Lei dice: io dichiaro di aver fatto l’autovalutazione dei rischi in quanto lo posso fare essendo datore di lavoro di una microimpresa e poi si interroga su che valore ha questa dichiarazione e come può fare a capire di aver valutato i rischi presenti in azienda. Io invertirei i termini della faccenda nel senso che lei per prima cosa deve effettuare una valutazione effettiva dei rischi presenti nella sua attività lavorativa, così come devono farlo, ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’ex D. Lgs. n. 19/9/1994 n. 626 e degli articoli 17 comma 1 e 28 comma 1 del subentrato D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenete il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutte le aziende aventi anche un solo lavoratore dipendente o ad esso equiparato, affidando la valutazione stessa, se non è in grado di farla, a tecnici competenti interni o esterni alla sua azienda, e poi, se si trova come si trova nelle condizioni previste dall’art. 29 comma 5 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori), invece di compilare a conclusione della valutazione la relazione la relazione sui risultati della valutazione contenente tutti gli elementi indicati nell’art. 28 comma 2, può usufruire, ai sensi dell’art. 29 comma 5, della possibilità di autocertificare di averla fatta, a meno che non svolga particolari attività comportanti particolari rischi indicate nell’art 31 comma 6 lettere a), b), c), d) e g), fornendo comunque in essa precise indicazioni sui rischi individuati e valutati e sulle modalità adottate per la valutazione medesima, documentazione da tenere in azienda a disposizione degli organi di vigilanza nell’ambito di una loro eventuale vigilanza ispettiva. Quindi in sintesi è la redazione del documento di autocertificazione di aver fatto la valutazione dei rischi che il legislatore consente alle aziende che occupano fino a dieci lavoratori e non anche assolutamente di non fare la valutazione dei rischi medesima che è obbligatoria per tutti ed è il perno insostituibile della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro. Non esistono modulistiche per la compilazione dell’autocertificazione di aver effettuata la valutazione dei rischi. Una ulteriore agevolazione, inoltre, che il D. Lgs. n. 81/2008 ha previsto con l’art. 29 comma 6 e che sarà concessa alle aziende che occupano fino a 50 lavoratori è quella che la suddetta valutazione potrà essere fatta sulla base di procedure standardizzate che dovranno essere elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
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Domanda: Dotazioni di primo soccorso: pacchetto di medicazione o presidio sanitario? - A.Pietrafesa - PZ
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Risposta: il D. Lgs. n. 81/2008 con l’articolo 45 relativo al primo soccorso ed inserito nel Titolo I, riguardante la individuazione dei principi generali e comuni, ha confermato al comma 2 quanto già indicato nell’articolo 15 del D. Lgs. n. 626/1994 e cioè che “Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”, decreto ministeriale che essendo stato emanato in attuazione dell’art. 15 medesimo del D. Lgs. n. 626/1994 assume valore cogente. Il D. M. n. 388/2003 ha classificato con l’articolo 1 tutte le aziende ovvero le unità produttive in tre Gruppi individuati con le lettere A, B e C e con l’articolo 2 fa fissato per ciascuno di questi gruppi l’organizzazione di pronto soccorso obbligatoria. Esso prevede per le aziende di Gruppo A e di Gruppo B le seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. e per le aziende di Gruppo C le seguenti attrezzature: a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Lo stesso D. Lgs. n. 81/2008, però, nel Titolo II che riguarda specificatamente i luoghi di lavoro, stabilisce con l’articolo 63 che gli stessi devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV al D. Lgs. medesimo il quale, fra i requisiti dei luoghi di lavoro, ha stabilito nel punto 6. i presidi sanitari indispensabili per gli interventi di Primo Soccorso. Intanto c’è da fare osservate in premessa che il citato Punto 6. nella sua articolazione è destinato specificatamente alle aziende industriali e commerciali e prende a riferimento, per fissare gli obblighi, il numero di dipendenti, la rischiosità dell’azienda e la sua vicinanza o meno a posti pubblici permanenti di pronto soccorso ed individua, inoltre, come presidi sanitari il pacchetto di medicazione (Punto 6.4 dell’Allegato IV) , la cassetta di pronto soccorso (Punto 6.5 dell’Allegato IV) o la camera di medicazione (Punto 6.6 dell’Allegato IV). Il D. M. n. 388/2003, che come già detto si riferisce a tutte le aziende, fa riferimento invece, oltre al numero dei dipendenti, ai gruppi tariffari INAIL ed agli indici infortunistici di inabilità permanente e fra i presidi sanitari non prevede però la camera di medicazione. Entrambe le disposizioni, prendendo le stesse a riferimento parametri diversi, sono comunque applicabili per cui discende, ad esempio ed in risposta al quesito formulato, che anche le aziende commerciali con meno di 25 dipendenti sono comunque obbligate a tenere il pacchetto di medicazione, né avrebbe avuto senso il contrario in quanto si consentirebbe ad una azienda commerciale anche di ragguardevoli dimensioni di essere sprovvista del minimo presidio sanitario quale è il pacchetto di medicazione, così come può verificarsi il caso di una azienda che al di là della classificazione di cui al D. M. n. 388/2003, sia obbligata ad istituire una camera di medicazione non prevista nel D.M. n. 388/2003 ma rientrante fra i presidi sanitari richiesti alle aziende indicate nel punto 6.6 dell’Allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008.
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Domanda: Quali sono i requisiti indispensabili per essere esonerato dal Modulo B ? - Giovanni laureando in ingegneria
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Risposta: Sono esonerati solo RSPP e ASPP che siano in possesso contemporaneamente di due requisiti: - aver svolto l'incarico ininterrottamente dal 13/02/2003 al 13/08/2003 e che abbiano anzianità di nomina superiore a tre anni, nel settore ATECO d riferimento o che siano in possesso di laurea triennale riconosciuta dal D.Lgs.626 art. 8-bis, comma 6. - Gianluigi Galella EFMEA PZ -
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Domanda: Come si dimostra in forma certa la data di nomina ad RSPP ed a ASPP? - Gaetano Potenza
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Risposta: Per l'RSPP è semplice: basta produrre la ricevuta e la lettera RR di nomina che fu obbligatoriamente inviata ad ASL e Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art.11, comma 8, del Dec.Lgs.626/94. Per l'ASPP occorrerà produrre idonea probante documentazione, es.lettere/documenti già inviati o controllati dalle ASL, ARPA, altri Istituti o Enti della P.A., verbali controfirmati da soggetti terzi (es.RLS). - Gianluigi Galella EFMEA PZ -
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Domanda: La formazione per RSPP è obbligatoria anche per i datori di lavoro ? - dott.Trama
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Risposta: No. E' sufficiente frequentare o aver frequentato almeno il corso di 16 ore previsto dal D.M. 16 gennaio 1997 in quanto il regime previsto dall'art.10 del D.Lgs.626/94 per il datore di lavoro che svolge direttamente le funzioni di RSPP è fatto salvo dal D.Lgs.195/2003. Ciò a meno che non intervenga una successiva modifica di legge.
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Domanda: Occorre possedere un titolo di studio per essere nominati RSPP o ASPP ? impresa ntc srl
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Risposta: Si, ma solo se nominati dopo il 13 febbraio 2003: occorre possedere minimo il titolo di istruzione secondaria superiore. Prima di quella data si è esentati. - Gianluigi Galella EFMEA PZ -
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Domanda: Sanzioni per la mancata formazione di lavoratori ed RLS Quali sanzioni sono previste per la mancata formazione dei lavoratori e del RLS prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08? è possibile emettere prescrizione oppure si deve attendere l'accordo Stato Regioni che fisserà le modalità e la durata dei corsi? Non c'è una sovrapposizione di obblighi fra gli artt. 36 e 37 e l’art. 18 comma 1) lettera l?
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Risposta: In effetti l’obbligo da parte dei datori di lavoro di informare e formare i lavoratori è riportato sia nell’art. 18 comma 1 lettera l) del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che nell’art. 36 e 37 dello stesso decreto legislativo con la differenza che il primo è riportato in un articolo che elenca gli obblighi generali del datore di lavoro e del dirigente e la cui violazione è punita con l’art. 55 del Testo Unico mediante l’arresto da quattro a otto mesi o l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente (comma 4 lettera e), mentre gli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 sono inseriti nella Sezione IV del Titolo I del Testo Unico che riguarda specificatamente la formazione e la informazione dei lavoratori. Più precisamente l’art. 36 comma 1 impone al datore di lavoro di provvedere affinché i lavoratori ricevano una adeguata informazione, la cui violazione è punita con l’art. 55 comma 4 lettera a) del Testo Unico con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente, mentre l’art. 37 comma 1 impone che il datore di lavoro si assicuri che sia i lavoratori che i loro rappresentanti ricevano una formazione adeguata ma per violazione di tale disposizione in realtà il Testo Unico non prevede alcuna sanzione penale. Non è l’umico caso questo del resto che nel Testo Unico si può riscontrare una sovrapposizione di sanzioni o una ipotesi di contravvenzione che risulta sprovvista della relativa sanzione. In questo caso l’obbligo generale e quello specifico prevedono tra l’altro sanzioni di misura diversa e quando si verifica una sovrapposizione di previsione sanzionatoria si applica la sanzione prevista dalle disposizioni specifiche ai sensi del principio di specialità contenuto nell’art. 298 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale” che in questo caso è anche più favorevole al contravventore. . In merito poi alle modalità ed ai contenuti della formazione dei lavoratori si ritiene che si debba sempre fare riferimento ai contenuti di cui al D. M. 16/1/1997, anche se questo è stato emanato a seguito delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 626/1994 ora abrogato con il Testo Unico. Si fa notare, infatti, che secondo quanto indicato nell’art. 304 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, in attesa che vengano emanati i previsti decreti che dovranno armonizzare le disposizioni del Testo Unico con quelle esistenti in norme già vigenti, tutte le disposizioni contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. o ad altre norme abrogate devono intendersi riferite alle disposizioni contenute nel Testo Unico medesimo. Fra queste disposizioni si ritiene debbano farsi rientrare anche le indicazioni e gli indirizzi già forniti con il D. M. del 16/1/21997 per quanto riguarda la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Nel caso posto in esame si verifica in sostanza una situazione analoga a quella che si può riscontrare in merito alla formazione di quei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e per la cui formazione lo stesso D. M. del 16/1/1997 ha fornito degli indirizzi in merito alle modalità ed ai contenuti, con la differenza che in quest’ultimo caso il legislatore con l’art. 34 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 ha inteso precisare specificatamente che nelle more che l’accordo in sede di Conferenza Stato Regioni dia le sue indicazioni resta valida la formazione effettuata secondo i criteri e le modalità già fissate con il D. M. del 16/1/1997 medesimo. G.Galella - EFMEA PZ
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Domanda: I soggetti abilitati a formare datori di lavoro e RLS Quali soggetti sono abilitati a realizzare la formazione dei datori di lavoro e degli RLS?
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Risposta: IL quesito ricorrente su quali siano i soggetti formatori oggi abilitati ad organizzare dei corsi di formazione destinati sia ai datori di lavoro che ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ci induce ad effettuare un approfondimento su tale tematica, vista alla luce sia delle attuali disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9/4/2008 n. n. 81 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che di quelle ad esse preesistenti (D. Lgs. 19/9/1994 n. 626). Quella della formazione dei datori di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è un problema annoso che è sorto con il D. Lgs. n. 626/1994 e che dovrebbe risolversi, si spera, con la completa applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, problema che ha avuto ed ha tuttora delle soluzioni diverse a seconda dell’ottica di chi si mette ad interpretare le disposizioni di legge emanate sull’argomento. Gli unici due riferimenti legislativi nella materia specifica sono contenuti nell’art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro, e nell’art. 22 per quanto riguarda quella degli RLS. Secondo l’art. 10 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994: “.2. Il datore di lavoro il quale intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio: a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi; b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3 e 11; c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente; d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro”, e secondo l’art. 22 dello stesso D. Lgs. n. 626/1994: “1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”. Ora, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro, tutta la questione ruota sul termine “anche” che compare nell’art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994. Secondo alcuni, fra i quali la maggior parte degli organi di vigilanza, il termine “anche”, in analogia pure con quanto indicato nell’art. 22 dello stesso decreto legislativo, sta per “in collaborazione con “ per cui per costoro, dalla lettura dell’articolo 10, emerge chiaramente che chiunque voglia organizzare dei corsi di formazione per i datori di lavoro lo dovrà fare comunque in collaborazione con una associazione di datori di lavoro. Secondo altri, invece, fra i quali i formatori interessati, la lettura dell’articolo 10 porta a concludere che tali corsi possono essere organizzati da chiunque ed “anche” dalle associazioni dei datori di lavoro. La interpretazione prevalente, che è poi quella anche dello scrivente, corrisponde alla prima, che tra l’altro appare pure la più logica e coerente, intravedendo invece nella seconda interpretazione una sorta di precisazione superflua nel testo da parte del legislatore nel senso che se questi avesse voluto indicare che tali corsi possono essere organizzati da chiunque non si comprende per quale motivo poi abbia voluto estendere l'abilitazione esplicitamente alle associazioni datoriali le quali, invece in fondo, dovrebbero essere le prime autorizzate a farlo trattandosi della formazione di datori di lavoro. Ed è dal 1994 che va avanti questa storia sulla formazione degli operatori della sicurezza né si è a conoscenza di interventi chiarificatori sull’argomento da parte sia del Ministero del Lavoro, sia delle Regioni, sia della Conferenza Stato Regioni che dei Comitati e delle varie Istituzioni competenti a farlo, per cui è da anni che in Italia si riscontra in questa branca della formazione un bailamme, messo del resto bene in evidenza in un approfondimento che si può consultare nella rubrica degli “Approfondimenti” del sito www.porreca.it. Nessuna novità sulla formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori si è poi riscontrata con la emanazione del D. Lgs. n. 195/2003 e dei successivi relativi accordi raggiunti il 26/1/2006 ed il 5/10/2006 in sede di Conferenza Stato regioni, essendosi questi invece occupati esclusivamente ed avendo regolamentato in un certo qual modo solo la formazione degli RSPP ed ASPP. Quindi a tal punto il consiglio che si può dare sull’argomento, in attesa che si pianifichi il tutto, è quello di organizzare tali tipi di corso comunque con il patrocinio di una associazione di datori di lavoro o di lavoratori oppure dei comitati paritetici e di far firmare da questi, congiuntamente all’organizzatore del corso medesimo, l’attestato finale di partecipazione da rilasciare al termine della frequenza del corso. Con l’art. 34 e 37 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008 si è posto, finalmente, un po’ di ordine nel campo della formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori e si sono gettate le basi per raggiungere una regolamentazione fondata su dei criteri che si presentino certi e chiari. L’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 recita, infatti, al comma 2: “2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente”, mentre l’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 d’altro canto recita al comma 10: “10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”, al comma 11, sulle modalità, la durata ed i contenuti della formazione stessa,: “11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento”, nonché sulla collaborazione con gli organismi esterni, al comma 12: 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”. Quindi il D. Lgs. n. 81/2008, che ha confermata la possibilità da parte dei datori di lavoro di optare, a certe condizioni indicate nello stesso decreto, per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha introdotto con l’art. 34 la novità che la formazione dei datori di lavoro, della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, dovrà essere adeguata, come è giusto che sia, alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e nell’attività lavorativa svolta e dovrà rispettare i contenuti e le articolazioni definite mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè entro il 15/5/2009, Conferenza che si presume si regolerà secondo dei criteri analoghi a quelli già individuati negli accordi relativi alla formazione degli RSPP e ASPP. Nello stesso momento, però, l’art. 34 ha fatta salva la validità dei corsi di formazione già svolti ed in svolgimento secondo i contenuti e le modalità indicate nel Decreto del 16/1/1997 i quali restano perciò validi fino alla pubblicazione dell’accordo sopracitato. Per quanto riguarda, la formazione dei RLS il legislatore, nel confermare anche qui l’obbligo da parte del datore di lavoro di provvedere alla sua formazione specifica, ha investito invece la contrattazione collettiva nazionale alla quale ha inteso affidare il compito di fornire delle indicazioni e degli indirizzi sui contenuti e sulle modalità di svolgimento comunque ribadendo l’obbligo della collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 50 dello stesso decreto legislativo. Con la pubblicazione dell’accordo citato e con le indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva nazionale dovrebbe terminare, finalmente, la confusione che ancora oggi esiste sulla formazione dei datori di lavoro e dei RLS e sulla individuazione dei soggetti formatori abilitati a farla in quanto si prevede che con tali documenti saranno fornite delle precise indicazioni in tal senso sperando solo che le stesse siano date nei termini fissati dal legislatore anche al fine di evitare quei contrattempi che si sono potuti già riscontrare in occasione della formazione degli RSPP e ASPP. - dal sito dell'Ing. Porreca
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