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Sul Supplemento n. 108/L della Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato
il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro". Il nuovo decreto legislativo
è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli)
e da 51 allegati tecnici e successivamente all’entrata
in vigore, fissata per il 15 maggio 2008 (anche se la parte
principale del provvedimento e cioè la valutazione
dei rischi aziendali entrerà in piena operatività
il 29 luglio a 90 giorni dalla pubblicazione), vengono abrogate
le seguenti disposizioni di legge: il decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956
n. 164;
il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4
luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge
5 agosto 2006 n. 248;
gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007,
n. 123.
Andranno, dunque, in pensione i vari decreti che per anni
sono stati il punto di riferimento di tutti coloro che si
sono occupati di sicurezza e dovremo imparare a conoscere
il nuovo D.Lgs. n. 81/2008 in cui sono confluite tutte le
norme abrogate, in alcuni casi opportunamente modificate
ed integrate. |
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Il decreto
regolamenta tutti gli aspetti della tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro: dall’istituzione
di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi
e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di
prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del
lavoro all’individuazione degli obblighi di datori
di lavoro e dirigenti nonché ai requisiti della delega
di funzioni.
Il decreto inoltre individua gli obblighi e le responsabilità
che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di
produzione; definisce l’oggetto e le modalità
di valutazione del rischio, la regolamentazione della protezione
e prevenzione del rischio.
Ribadisce poi l’obbligo del datore di lavoro alla
formazione, informazione e addestramento del lavoratore;
stabilisce i titoli e i requisiti del medico competente
alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni in materia
di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione
degli incendi; le modalità di consultazione e partecipazione
dei rappresentanti dei lavoratori; le statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali e infine il nuovo
apparato sanzionatorio. Non abbiamo ancora proceduto ad
un'approfondita lettura del testo, ma possiamo comunque
fornire alcune informazioni, sebbene non ancora del tutto
ufficiali, sulla base di indiscrezioni ed testi non definitivi
che comunque hanno circolato nelle ultime settimane. Con
la pubblicazione del decreto legislativo e con la definitiva
versione dell’articolo 90 che, in verità contiene
alcune piccole modifiche rispetto all’ultima versione
circolata qualche giorno addietro, dovrebbero essere superati
i dubbi e le incertezze sull’obbligo di utilizzare
il DURC nei lavori provati non soggetti al permesso di costruire.
Ma i principali dubbi dei mesi trascorsi hanno riguardato
il problema delle sanzioni ritenute da alcuni eccessivamente
pesanti ed onerose, con un peso eccessivo delle stesse a
scapito della prevenzione e della formazione. A tal proposito
un senatore, e probabile futuro ministro del Welfare, durante
la festa dell’1 maggio ed alla presenza del Capo dello
Stato , ha precisato che il prossimo Governo non avrà
alcun atteggiamento di rivalsa ed ha ribadito quanto “già
detto più volte, cioè che vogliamo superare
la lacerazione che c'è stata tra le parti sociali
anche se ciò non vuol dire crearne un'altra ma portarla
a composizione con pazienza. Noi siamo intenzionati a partire
da ciò che si è fatto e soprattutto dal protocollo
sul Welfare. E' ovvio che attraverso il dialogo con le parti
sociali verificheremo alcune delle cose fatte con approccio
pragmatico e senza atteggiamenti di rivalsa o pregiudizi
ideologici”.
"È stato introdotto" ha affermato l'attuale
Ministro della Salute "il libretto sul rischio sanitario,
è stato rafforzato il rapporto tra luogo di lavoro
e Asl, é stata rinvigorita la figura del medico competente
ed è stata promosso l'attività per la formazione
dei datori di lavoro".
Gli attuali sottosegretari dei ministeri della Salute e
del Lavoro, hanno sottolineato come con questa legge si
cerchi di contrastare gli incidenti sul lavoro puntando
sulla prevenzione, sulla informazione e sulla formazione
dei lavoratori. Secondo i due sottosegretari occorreva infatti
fare in modo che "tutti i lavoratori e tutti i luoghi
di lavoro fossero tutelati da condizioni di lavoro sicure
e contemporaneamente che fossero create condizioni vantaggiose
per le imprese che scelgono l'adeguamento agli adempimenti
prescritti". Per l‘aspetto della prevenzione
e formazione, l’INAIL ha sottolineato alcune novità
che saranno introdotte dal nuovo decreto.
Investimenti e prevenzione. Sulla base dell'articolo 11,
L'INAIL finanzierà progetti di investimento e formazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare
alle micro, piccole e medie imprese come anche progetti
volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di
natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di
responsabilità sociale delle imprese. L'adozione
di buone prassi da parte delle imprese costituirà
criterio di priorità per l'accesso al finanziamento.
Fondo di sostegno. Presso l'INAIL sarà costituito
un fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
(art. 52). Il fondo opererà a favore delle realtà
in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda
o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e
di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello.
In particolare, il fondo finanzierà le attività
delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali,
anche con riferimento alla formazione. Finanzierà
le attività di formazione rivolte ai datori di lavoro
delle piccole e medie imprese, ai piccoli imprenditori,
ai lavoratori stagionali del settore agricolo e ai lavoratori
autonomi. È previsto inoltre il sostegno delle attività
degli organismi paritetici.
Sul fronte degli obblighi per le imprese non in regola,
sono stati previsti tre mesi in più di tempo per
adempiere agli obblighi connessi alle norme sulla valutazione
del rischio.
IL TESTO INTEGRALE DEL D.LGS.
81 DEL 9 APRILE 2008
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| CIRCOLARE MINISTERO DEL
LAVORO: PROROGATA AL 16 AGOSTO 2009 LA SCADENZA PER
COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEGLI RLS |
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In data 14 maggio 2009 il
Ministero del Lavoro ha inviato all'INAIL la seguente circolare,
successivamente recepita e condivisa dall'INAIL :
CIRCOLARE N.17 DEL 15 MAGGIO 2009
OGGETTO: articolo 18, comma 1, lettera aa), dec.lgs. 9
aprile 2008, n.81: comunicazionje dei nominativi dei rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) all'INAIL.
In relazione ai termini e alle modalità con cui
comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) , codesto istituto
con circolare n.11 del 12 Marzo 2009 ha, in sede di prima
applicazione, individuato la scadenza della comunicazione
per il 2009 al 16 maggio del corrente anno. Tale data è
stata identificata tenendo conto del termine di adozione
delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
9 aprile 2008 n.81 (c.d. "testo unico" di salute
e sicurezza sul lavoro), inizialmente fissato dall'art.1,
comma 6, della legge 3 agosto 2007 n.123, al 16 maggio 2009,
ciò in ragione della concreta possibilità
che per mezzo delle citate disposizioni si sarebbero risolte
talune criticità applicative relative alla previsione
di cui all'oggetto.
In considerazione del rinvio del termine appena citato,
ai sensi del comma 5 dell'art.1 della citata legge n.123/2007,
al 16 agosto p.v. questa Direzione Generale - d'intesa con
la Direzione Generale dell'attività ispettiva - ritiene,
per le medesime ragioni esposte nella circolare n.11/2009,
che sia opportuno far "slittare" di tre mesi(vale
a dire al 16 agosto 2009) anche il termine per la comunicazione
all'INAIL del nominativo RLS.
Si invita Codesto Istituto, ove condivida la presente interpretazione,
di voler fornire le opportune indicazioni all'utenza integrando
quanto esposto nella precedente circolare sull'adempimento
di cui all'oggetto.
Il Direttore generale della tutela delle condizioni
di lavoro
dott. Giuseppe Umberto Mastropiertro
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| DECRETO RESPONSABILI
E ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE |
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La Gazzetta Ufficiale
n.37 del 14 febbraio 2006 ha pubblicato l'Accordo sancito
il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Stato Regioni per
"l'individuazione delle capacità e dei requisiti
professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori".
Accordo variato in alcune sue parti dal nuovo testo unico
sulla sicurezza sul lavoro n.81
del 9 Aprile 2008 pubblicato sulla G.U. al n.101 del 30
aprile 2008. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore
il 15 Febbraio. Le nuove regole hanno luci ed ombre ma costituiscono
comunque una innovazione straordinaria ed una opportunità
da non perdere per la qualificazione di RSPP ed ASPP e un'indeludibile
punto di riferimento per altre figure che si occupano di prevenzione
e protezione dei rischi sul lavoro. La loro approvazione infatti,
è avvenuta siolo dopo una lunga battaglia normativa,
giunta persino alla denuncia dell'Italia alla Corte di Giustizia
dell'UE e che ha convinto l'intera P.A. competente. Ma, iniziata
la fase attuativa, permangono numerosi dubbi interpretativi.
Le nuove disposizioni prevedono che i percorsi formativi delle
due figure professionali di RSPP ed ASPP siano strutturate
in tre moduli generali (A, B e C) e in Corsi di Aggiornamento
relativamente ai quali l'accordo ha tenuto conto :
1 - del contesto di riferimento, che è caratterizzato
da elevatissimo numero di persone da formare, forte diversificazione,
in riferimento alla tipologia dei settori di attività
economiche interessati, forte diversificazione in tema di
tipologia dei rischi;
2 - della particolare preparazione richiesta, che ad oggi
- pur in mancanza di indicazioni specifiche - fa comunque
registrare la maturazione di significative e consolidate esperienze,
che rendono necessario prevedere modalità di riconoscimento
dei crediti formativi acquisiti in contesto lavorativo, nell'esercizio
delle funzioni, al fine di valorizzare il bagaglio di conoscenze
acquisite.
Sono pertanto stati stabiliti due tipologie di destinatari
per i percorsi formativi:
coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP
e ASPP dovranno frequentare e superare TUTTI i percorsi di
formazione previsti (moduli A, B e C e di aggiornamento quinquennale);
Per chi invece ha gią svolto o svolge tali funzioni, tenendo
conto delle conoscenze acquisite a seguito delle esperienze
maturate, è previsto:
- esonero dalla frequenza di alcuni moduli, A ed eventualmente
anche B, secondo l'anzianità di nomine;
- frequenza obbligatoria immediata ai Corsi di aggiornamento
da ripetere con cadenza quinquennale;
- frequenza al modulo C.
Come già detto i percorsi formativi sono strutturati
in tre moduli: A, B e C. Il MODULO A di 28
ore costituisce il corso base ed è obbligatorio per
RSPP ed ASPP. E' però previsto l'esonero dalla frequenza
al modulo A per abbia maturato esperienza minima (condizioni
previste dalle tabelle A4 e A5). Gli obiettivi del modulo
A sono prettamente finalizzati ad acquisire elementi di
conoscenza. Al termine di questo modulo obbligatorio
per tutte le classi di attività lavorative, e propedeutico
agli specifici moduli, i pertecipanti devono conseguire l'idoneità
alla prosecuzione del corso mediante test di accertamento
delle conoscenze acquisite che, una volta conseguita, resta
valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi
alle diverse specializzazioni. Al termine del modulo base
è rilasciato un attestato di frequenza e di idoneità.La
frequenza al modulo A costituisce Credito Formativo permanente
e vale per qualsiasi macrosettore ATECO.
Il MODULO B di specializzazione è
il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attività lavorative, anche
il modulo B è comune alle due figure professionali
di RSPP e ASPP. La durata del modulo B varia da 12 a 68 ore,
a seconda dei 9 macrosettori ATECO
di riferimento, a loro volta suddivisi in sotto-settori, costruiti
tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti.
Gli obiettivi del Modulo C sono:
- acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle
misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici
copmparti;
- acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli
e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro;
Contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia
di rischio;
Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del
comparto, gli idonei dispositivi di protezione individuale;
Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali
è prevista la sorveglianza sanitaria. L'esito positivo
della verifica finale che si svolgerà attraverso test
di idoneità, unitamente a una presenza pari al 90%
del monte ore; consente, al termine del modulo di specializzazione,
il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.
L'attestato dovrà riportare anche il macrosettore di
riferimento del corso, in quanto è solo all'interno
del macrosettore di riferimento del corso che i partecipanti
risultati idonei potranno svolgere le funzioni di RSPP e ASPP.
La frequenza al Modulo B costituisce credito formativo con
fruibilità quinquennale anche per l'eventuale nomina
da RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore.
In ogni caso, dopo i 5 anni scatta l'obbligo dell'aggiornamento.
Il Dec.Lgs.81/08 rimette alla conferenza Stato Regioni, che
dovrà svolgersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore
dello stesso (maggio 2009), il compito di definire i contenuti
e l'articolazione della formazione e degli aggiornamenti degli
RSPP, RLS, Primo soccorso e Antincendio.
Per eventuali dubbi e chiarimenti rimandiamo alla sezione
Domande Frequenti |
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| Come detto il Dec.Lgs.626
è stato in gran parte abrogato dal nuovo testo unico
sulla sicurezza n. 81/08. Di seguito riportiamo il testo integrale
della 626 in f.to pdf: |
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Testo coordinato con le modifiche:
D.Lgs. 242/96; D.Lgs. 359/99; D.Lgs. 66/2000; Legge 422/2000;
Legge 1/2002.
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269 /CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE
e 1999/38/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro
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scarica Dec.Lgs.626
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| L'esperienza e la
costante attenzione sono di fondamentale importanza nel progettare,
impiantare e dirigere un cantiere o un processo produttivo
in generale, ma altrettanto importante è il costante
riferimento alla normnativa in materia di sicurezza ed alle
norme tecniche specifiche. In tal modo i responsabili della
sicurezza possono evitare omissioni o errori che, anche se
in buona fede, comporterebbero pericoli per gli operatori
e sanzioni per loro stessi. |
| I decreti
prevenzionali |
Tali normative
hanno rappresentato ed in parte rappresentano ancora il nucleo
centrale della disciplina prevenzionale articolata attraverso:
· D.P.R. 547 del 1955, recante norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro; · D.P.R. 303 del 1956
recante norme sull'igiene del lavoro; · D.P.R.
164 del 1956 contenente norme specifiche per il settore delle
costruzioni.
Tali decreti contengono, in maniera estremamente dettagliata
(alcune centinaia di articoli), disposizioni di carattere
tecnico inerenti alla esecuzione delle operazioni ed all'uso
di strutture e macchinari di cantiere. Gli stessi decreti
hanno introdotto il regime sanzionatorio ed hanno individuato
i soggetti responsabili dell'attuazione delle nonne di sicurezza.
Il limite riconosciuto a tali norme consiste essenzialmente
nella obsolescenza delle stesse rispetto alla innovazione
tecnologica. 1.2 La legge SS del 1990
Facendo chiarezza nel complesso quadro nornativo italiano,
la L.55 stabilisce a carico delle imprese esecutrici, l'obbligo
di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. La stessa legge
introduce una disciplina molto restrittiva (in parte modificata
dal successivo D.L. 406/9 1) in materia di subappalti imponendo
all'impresa affidataria il ... Coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra di loro
e coerenti con il piano presentato all'appaltatore. Il soggetto
principalmente responsabile di tale verifica è individuato
nel direttore tecnico di cantiere dell'impresa affidataria
principale. 1.3 Le normative comunitarie
In ambito comunitario è ormai presente una vasta ed
articolata normativa, sotto forma delle usuali direttive,
relativa agli ambienti di lavoro. Tra le più significativa
vanno ricordate: · D.E.n. 392 del 1989;
· D.E.n. 368 del 1991; · D.En.
57 del 1992;
In Italia l'orientamento è ovviamente quello di adeguarsi
rapidamente a tali direttive modificando o integrando la legislazione
nazionale. Per quanto attiene al settore costruzioni il D.L.
277 del 1991 ha dato attuazione a numerose direttive comunitarie
così come il D.P.R. 626 del 1994 del quale si riporta
un ampio stralcio del testo in appendice al presente volume.
1.4 La legislazione regionale
Cronologicamente come soggetti ultimi arrivati, ma non meno
titolati in materia, troviamo le regioni. Queste, con normative
apposite o nell'ambito della regolamentazione degli appalti,
hanno introdotto o modificato norme inerenti la sicurezza
sui luoghi di lavoro. La regione Sicilia ad esempio con la
L.R. n. 10 del 1993, interpretando in modo severo Le nonne
inerenti la responsabilità del direttore dei lavori,
si spinge a prevedere la revoca dell'incarico nei casi di
grave inadempienza. Estremamente significativa è anche
la L.R. 49 del 1992 emanata dalla regione Marche che introduce
per la prima volta il concetto di sicurezza già nella
fase di progettazione attribuendo di fatto precise responsabilità
allo stesso progettista. La stessa legge indica che i costi
derivanti dall'applicazione dei piani di sicurezza debbano
essere tenuti separati da quelli delle opere e non compresi
nel prezzo a base d'appalto. Quest'ultima indicazione in pratica
stabilisce che se devono essere fatte economie sui costi di
produzione, le stesse non devono pesare sulla sicurezza. |
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Gli
uffici dell'E.F.M.E.A. sono in Via dell'Edilizia s.n. |
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