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dec.leg.vo 494/96

 

 

 

 

 

Sul Supplemento n. 108/L della Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici e successivamente all’entrata in vigore, fissata per il 15 maggio 2008 (anche se la parte principale del provvedimento e cioè la valutazione dei rischi aziendali entrerà in piena operatività il 29 luglio a 90 giorni dalla pubblicazione), vengono abrogate le seguenti disposizioni di legge: il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164;
il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
Andranno, dunque, in pensione i vari decreti che per anni sono stati il punto di riferimento di tutti coloro che si sono occupati di sicurezza e dovremo imparare a conoscere il nuovo D.Lgs. n. 81/2008 in cui sono confluite tutte le norme abrogate, in alcuni casi opportunamente modificate ed integrate.

IL DEC.LEG.VO 81/08

Il decreto regolamenta tutti gli aspetti della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: dall’istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro all’individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché ai requisiti della delega di funzioni.

Il decreto inoltre individua gli obblighi e le responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione; definisce l’oggetto e le modalità di valutazione del rischio, la regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio.

Ribadisce poi l’obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore; stabilisce i titoli e i requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi; le modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali e infine il nuovo apparato sanzionatorio. Non abbiamo ancora proceduto ad un'approfondita lettura del testo, ma possiamo comunque fornire alcune informazioni, sebbene non ancora del tutto ufficiali, sulla base di indiscrezioni ed testi non definitivi che comunque hanno circolato nelle ultime settimane. Con la pubblicazione del decreto legislativo e con la definitiva versione dell’articolo 90 che, in verità contiene alcune piccole modifiche rispetto all’ultima versione circolata qualche giorno addietro, dovrebbero essere superati i dubbi e le incertezze sull’obbligo di utilizzare il DURC nei lavori provati non soggetti al permesso di costruire. Ma i principali dubbi dei mesi trascorsi hanno riguardato il problema delle sanzioni ritenute da alcuni eccessivamente pesanti ed onerose, con un peso eccessivo delle stesse a scapito della prevenzione e della formazione. A tal proposito un senatore, e probabile futuro ministro del Welfare, durante la festa dell’1 maggio ed alla presenza del Capo dello Stato , ha precisato che il prossimo Governo non avrà alcun atteggiamento di rivalsa ed ha ribadito quanto “già detto più volte, cioè che vogliamo superare la lacerazione che c'è stata tra le parti sociali anche se ciò non vuol dire crearne un'altra ma portarla a composizione con pazienza. Noi siamo intenzionati a partire da ciò che si è fatto e soprattutto dal protocollo sul Welfare. E' ovvio che attraverso il dialogo con le parti sociali verificheremo alcune delle cose fatte con approccio pragmatico e senza atteggiamenti di rivalsa o pregiudizi ideologici”.
"È stato introdotto" ha affermato l'attuale Ministro della Salute "il libretto sul rischio sanitario, è stato rafforzato il rapporto tra luogo di lavoro e Asl, é stata rinvigorita la figura del medico competente ed è stata promosso l'attività per la formazione dei datori di lavoro".

Gli attuali sottosegretari dei ministeri della Salute e del Lavoro, hanno sottolineato come con questa legge si cerchi di contrastare gli incidenti sul lavoro puntando sulla prevenzione, sulla informazione e sulla formazione dei lavoratori. Secondo i due sottosegretari occorreva infatti fare in modo che "tutti i lavoratori e tutti i luoghi di lavoro fossero tutelati da condizioni di lavoro sicure e contemporaneamente che fossero create condizioni vantaggiose per le imprese che scelgono l'adeguamento agli adempimenti prescritti". Per l‘aspetto della prevenzione e formazione, l’INAIL ha sottolineato alcune novità che saranno introdotte dal nuovo decreto.

Investimenti e prevenzione. Sulla base dell'articolo 11, L'INAIL finanzierà progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese come anche progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. L'adozione di buone prassi da parte delle imprese costituirà criterio di priorità per l'accesso al finanziamento.

Fondo di sostegno. Presso l'INAIL sarà costituito un fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità (art. 52). Il fondo opererà a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello.

In particolare, il fondo finanzierà le attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione. Finanzierà le attività di formazione rivolte ai datori di lavoro delle piccole e medie imprese, ai piccoli imprenditori, ai lavoratori stagionali del settore agricolo e ai lavoratori autonomi. È previsto inoltre il sostegno delle attività degli organismi paritetici.

Sul fronte degli obblighi per le imprese non in regola, sono stati previsti tre mesi in più di tempo per adempiere agli obblighi connessi alle norme sulla valutazione del rischio.

IL TESTO INTEGRALE DEL D.LGS. 81 DEL 9 APRILE 2008

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO: PROROGATA AL 16 AGOSTO 2009 LA SCADENZA PER COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEGLI RLS
In data 14 maggio 2009 il Ministero del Lavoro ha inviato all'INAIL la seguente circolare, successivamente recepita e condivisa dall'INAIL :

CIRCOLARE N.17 DEL 15 MAGGIO 2009

OGGETTO: articolo 18, comma 1, lettera aa), dec.lgs. 9 aprile 2008, n.81: comunicazionje dei nominativi dei rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) all'INAIL.

In relazione ai termini e alle modalità con cui comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) , codesto istituto con circolare n.11 del 12 Marzo 2009 ha, in sede di prima applicazione, individuato la scadenza della comunicazione per il 2009 al 16 maggio del corrente anno. Tale data è stata identificata tenendo conto del termine di adozione delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (c.d. "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro), inizialmente fissato dall'art.1, comma 6, della legge 3 agosto 2007 n.123, al 16 maggio 2009, ciò in ragione della concreta possibilità che per mezzo delle citate disposizioni si sarebbero risolte talune criticità applicative relative alla previsione di cui all'oggetto.
In considerazione del rinvio del termine appena citato, ai sensi del comma 5 dell'art.1 della citata legge n.123/2007, al 16 agosto p.v. questa Direzione Generale - d'intesa con la Direzione Generale dell'attività ispettiva - ritiene, per le medesime ragioni esposte nella circolare n.11/2009, che sia opportuno far "slittare" di tre mesi(vale a dire al 16 agosto 2009) anche il termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo RLS.

Si invita Codesto Istituto, ove condivida la presente interpretazione, di voler fornire le opportune indicazioni all'utenza integrando quanto esposto nella precedente circolare sull'adempimento di cui all'oggetto.

Il Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
dott. Giuseppe Umberto Mastropiertro

DECRETO RESPONSABILI E ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
La Gazzetta Ufficiale n.37 del 14 febbraio 2006 ha pubblicato l'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Stato Regioni per "l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori". Accordo variato in alcune sue parti dal nuovo testo unico sulla sicurezza sul lavoro n.81 del 9 Aprile 2008 pubblicato sulla G.U. al n.101 del 30 aprile 2008. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 15 Febbraio. Le nuove regole hanno luci ed ombre ma costituiscono comunque una innovazione straordinaria ed una opportunità da non perdere per la qualificazione di RSPP ed ASPP e un'indeludibile punto di riferimento per altre figure che si occupano di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro. La loro approvazione infatti, è avvenuta siolo dopo una lunga battaglia normativa, giunta persino alla denuncia dell'Italia alla Corte di Giustizia dell'UE e che ha convinto l'intera P.A. competente. Ma, iniziata la fase attuativa, permangono numerosi dubbi interpretativi. Le nuove disposizioni prevedono che i percorsi formativi delle due figure professionali di RSPP ed ASPP siano strutturate in tre moduli generali (A, B e C) e in Corsi di Aggiornamento relativamente ai quali l'accordo ha tenuto conto :
1 - del contesto di riferimento, che è caratterizzato da elevatissimo numero di persone da formare, forte diversificazione, in riferimento alla tipologia dei settori di attività economiche interessati, forte diversificazione in tema di tipologia dei rischi;
2 - della particolare preparazione richiesta, che ad oggi - pur in mancanza di indicazioni specifiche - fa comunque registrare la maturazione di significative e consolidate esperienze, che rendono necessario prevedere modalità di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesto lavorativo, nell'esercizio delle funzioni, al fine di valorizzare il bagaglio di conoscenze acquisite.
Sono pertanto stati stabiliti due tipologie di destinatari per i percorsi formativi:
coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e ASPP dovranno frequentare e superare TUTTI i percorsi di formazione previsti (moduli A, B e C e di aggiornamento quinquennale);
Per chi invece ha gią svolto o svolge tali funzioni, tenendo conto delle conoscenze acquisite a seguito delle esperienze maturate, è previsto:
- esonero dalla frequenza di alcuni moduli, A ed eventualmente anche B, secondo l'anzianità di nomine;
- frequenza obbligatoria immediata ai Corsi di aggiornamento da ripetere con cadenza quinquennale;
- frequenza al modulo C.
Come già detto i percorsi formativi sono strutturati in tre moduli: A, B e C. Il MODULO A di 28 ore costituisce il corso base ed è obbligatorio per RSPP ed ASPP. E' però previsto l'esonero dalla frequenza al modulo A per abbia maturato esperienza minima (condizioni previste dalle tabelle A4 e A5). Gli obiettivi del modulo A sono prettamente finalizzati ad acquisire elementi di conoscenza. Al termine di questo modulo obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative, e propedeutico agli specifici moduli, i pertecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite che, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse specializzazioni. Al termine del modulo base è rilasciato un attestato di frequenza e di idoneità.La frequenza al modulo A costituisce Credito Formativo permanente e vale per qualsiasi macrosettore ATECO.
Il MODULO B di specializzazione è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e ASPP. La durata del modulo B varia da 12 a 68 ore, a seconda dei 9 macrosettori ATECO di riferimento, a loro volta suddivisi in sotto-settori, costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti. Gli obiettivi del Modulo C sono:
- acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici copmparti;
- acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro;
Contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio;
Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto, gli idonei dispositivi di protezione individuale;
Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria. L'esito positivo della verifica finale che si svolgerà attraverso test di idoneità, unitamente a una presenza pari al 90% del monte ore; consente, al termine del modulo di specializzazione, il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato dovrà riportare anche il macrosettore di riferimento del corso, in quanto è solo all'interno del macrosettore di riferimento del corso che i partecipanti risultati idonei potranno svolgere le funzioni di RSPP e ASPP. La frequenza al Modulo B costituisce credito formativo con fruibilità quinquennale anche per l'eventuale nomina da RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo i 5 anni scatta l'obbligo dell'aggiornamento. Il Dec.Lgs.81/08 rimette alla conferenza Stato Regioni, che dovrà svolgersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso (maggio 2009), il compito di definire i contenuti e l'articolazione della formazione e degli aggiornamenti degli RSPP, RLS, Primo soccorso e Antincendio.
Per eventuali dubbi e chiarimenti rimandiamo alla sezione Domande Frequenti
IL DEC.LEG.VO 626/94
Come detto il Dec.Lgs.626 è stato in gran parte abrogato dal nuovo testo unico sulla sicurezza n. 81/08. Di seguito riportiamo il testo integrale della 626 in f.to pdf:
Testo coordinato con le modifiche:
D.Lgs. 242/96; D.Lgs. 359/99; D.Lgs. 66/2000; Legge 422/2000; Legge 1/2002.

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269 /CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 1999/38/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

scarica Dec.Lgs.626
I RIFERIMENTI NORMATIVI
L'esperienza e la costante attenzione sono di fondamentale importanza nel progettare, impiantare e dirigere un cantiere o un processo produttivo in generale, ma altrettanto importante è il costante riferimento alla normnativa in materia di sicurezza ed alle norme tecniche specifiche. In tal modo i responsabili della sicurezza possono evitare omissioni o errori che, anche se in buona fede, comporterebbero pericoli per gli operatori e sanzioni per loro stessi.
I decreti prevenzionali
Tali normative hanno rappresentato ed in parte rappresentano ancora il nucleo centrale della disciplina prevenzionale articolata attraverso:

· D.P.R. 547 del 1955, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
· D.P.R. 303 del 1956 recante norme sull'igiene del lavoro;
· D.P.R. 164 del 1956 contenente norme specifiche per il settore delle costruzioni.

Tali decreti contengono, in maniera estremamente dettagliata (alcune centinaia di articoli), disposizioni di carattere tecnico inerenti alla esecuzione delle operazioni ed all'uso di strutture e macchinari di cantiere. Gli stessi decreti hanno introdotto il regime sanzionatorio ed hanno individuato i soggetti responsabili dell'attuazione delle nonne di sicurezza. Il limite riconosciuto a tali norme consiste essenzialmente nella obsolescenza delle stesse rispetto alla innovazione tecnologica.

1.2 La legge SS del 1990

Facendo chiarezza nel complesso quadro nornativo italiano, la L.55 stabilisce a carico delle imprese esecutrici, l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. La stessa legge introduce una disciplina molto restrittiva (in parte modificata dal successivo D.L. 406/9 1) in materia di subappalti imponendo all'impresa affidataria il ... Coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra di loro e coerenti con il piano presentato all'appaltatore. Il soggetto principalmente responsabile di tale verifica è individuato nel direttore tecnico di cantiere dell'impresa affidataria principale.

1.3 Le normative comunitarie

In ambito comunitario è ormai presente una vasta ed articolata normativa, sotto forma delle usuali direttive, relativa agli ambienti di lavoro. Tra le più significativa vanno ricordate:

· D.E.n. 392 del 1989;

· D.E.n. 368 del 1991;

· D.En. 57 del 1992;

In Italia l'orientamento è ovviamente quello di adeguarsi rapidamente a tali direttive modificando o integrando la legislazione nazionale. Per quanto attiene al settore costruzioni il D.L. 277 del 1991 ha dato attuazione a numerose direttive comunitarie così come il D.P.R. 626 del 1994 del quale si riporta un ampio stralcio del testo in appendice al presente volume.

1.4 La legislazione regionale

Cronologicamente come soggetti ultimi arrivati, ma non meno titolati in materia, troviamo le regioni. Queste, con normative apposite o nell'ambito della regolamentazione degli appalti, hanno introdotto o modificato norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. La regione Sicilia ad esempio con la L.R. n. 10 del 1993, interpretando in modo severo Le nonne inerenti la responsabilità del direttore dei lavori, si spinge a prevedere la revoca dell'incarico nei casi di grave inadempienza. Estremamente significativa è anche la L.R. 49 del 1992 emanata dalla regione Marche che introduce per la prima volta il concetto di sicurezza già nella fase di progettazione attribuendo di fatto precise responsabilità allo stesso progettista. La stessa legge indica che i costi derivanti dall'applicazione dei piani di sicurezza debbano essere tenuti separati da quelli delle opere e non compresi nel prezzo a base d'appalto. Quest'ultima indicazione in pratica stabilisce che se devono essere fatte economie sui costi di produzione, le stesse non devono pesare sulla sicurezza.
Gli uffici dell'E.F.M.E.A. sono in Via dell'Edilizia s.n.
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