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Circolare 9/2019 l’Ispettorato del Lavoro

Circolare 9/2019 l’Ispettorato del Lavoro ha ribadito l’obbligo di applicare il CCNL Edile e l'iscrizione alla Cassa Edile.

13/09/2019 – Le imprese che operano nel settore edile hanno l’obbligo di applicare il contratto collettivo dell’edilizia e anche quello dell’iscrizione alla Cassa edile. Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del Lavoro con la circolare 9/2019.
Ma vediamo perché l’Ispettorato ha dovuto dare questo chiarimento.
  
Benefici contributivi e datori di lavoro in regola, la circolare 7/2019

Lo scorso maggio ha fatto scalpore la circolare 7/2019, da cui sono derivati alcuni dubbi interpretativi. L’Ispettorato si è pronunciato sui benefici normativi e contributivi cui possono accedere i datori di lavoro in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), che rispettano gli accordi e i contratti collettivi nazionali o regionali, territoriali o aziendali. Per spiegare cosa si intendesse per “accordi e contratti collettivi”, l’Ispettorato a maggio ha affermato che il personale ispettivo avrebbe verificato il trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non avrebbe condotto solo un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Questo ha fatto sorgere il dubbio che la circolare volesse introdurre, in modo indiretto, una liberalizzazione dei contratti nei cantieri edili, facendo insorgere i sindacati del settore. 

Cantieri, il contratto collettivo dell’edilizia non si tocca

L’Ispettorato ha chiarito che la circolare emanata a maggio “si limita a chiarire la portata dell’art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 che, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, richiede “il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La verifica delle condizioni applicate ai lavoratori è utile solo per il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi. Non è possibile un’applicazione estensiva di questo principio, ha illustrato l’Ispettorato. Questo significa che non è possibile riconoscere ai contratti sottoscritti con organizzazioni sindacali prive del requisito della maggiore rappresentatività le prerogative riservate ai contratti che invece sono sottoscritti con le organizzazioni più rappresentative. Le prerogative sono, ad esempio, la possibilità di derogare alla normativa in materia di tempi di lavoro, di sottoscrivere contratti di prossimità o costituire enti bilaterali. L’Ispettorato ha inoltre colto l’occasione per ricordare che “nulla è cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile”. I mancati versamenti alla cassa edile comportano, ha concluso l’Ispettorato, una situazione di irregolarità che “impedisce il rilascio del Durc e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi”.
 

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