Conferenza Stato-Regioni: definita la formazione sull'uso delle attrezzature
La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dall’art. 73, comma 5, che prevede: “sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione"
L’Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore a marzo 2013.
L’accordo disciplina la formazione specifica per coloro che utilizzino le attrezzature elencate e la Conferenza precisa che questa formazione non sia sostitutiva di quella obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata asi sensi dell’art. 37 D. Lgs. n. 81 e del nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Vengono individuate quali attrezzature di lavoro: piattaforme di lavoro mobili ed elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (diversi tipi), trattori agricoli e forestali, macchine movimenti terra (diversi tipi) pompa per calcestruzzo.
Vengono inoltre identificati i soggetti formatori che potranno erogare i corsi, i requisiti dei docenti e dei corsi (organizzazione, articolazione percorso formativo, metodologia didattica, programma dei corsi, attestazione).
Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature previste in questo accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell'accordo ( punto 12) e dunque entro marzo 2015.
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