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DECRETO RESPONSABILI E ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

La Gazzetta Ufficiale n.37 del 14 febbraio 2006 ha pubblicato l'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Stato Regioni per "l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori".

Accordo variato in alcune sue parti dal nuovo testo unico sulla sicurezza sul lavoro n.81 del 9 Aprile 2008 pubblicato sulla G.U. al n.101 del 30 aprile 2008. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 15 Febbraio. Le nuove regole hanno luci ed ombre ma costituiscono comunque una innovazione straordinaria ed una opportunità da non perdere per la qualificazione di RSPP ed ASPP e un'indeludibile punto di riferimento per altre figure che si occupano di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro. La loro approvazione infatti, è avvenuta siolo dopo una lunga battaglia normativa, giunta persino alla denuncia dell'Italia alla Corte di Giustizia dell'UE e che ha convinto l'intera P.A. competente. Ma, iniziata la fase attuativa, permangono numerosi dubbi interpretativi. Le nuove disposizioni prevedono che i percorsi formativi delle due figure professionali di RSPP ed ASPP siano strutturate in tre moduli generali (A, B e C) e in Corsi di Aggiornamento relativamente ai quali l'accordo ha tenuto conto :

1 - del contesto di riferimento, che è caratterizzato da elevatissimo numero di persone da formare, forte diversificazione, in riferimento alla tipologia dei settori di attività economiche interessati, forte diversificazione in tema di tipologia dei rischi;

2 - della particolare preparazione richiesta, che ad oggi - pur in mancanza di indicazioni specifiche - fa comunque registrare la maturazione di significative e consolidate esperienze, che rendono necessario prevedere modalità di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesto lavorativo, nell'esercizio delle funzioni, al fine di valorizzare il bagaglio di conoscenze acquisite.

Sono pertanto stati stabiliti due tipologie di destinatari per i percorsi formativi:

coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e ASPP dovranno frequentare e superare TUTTI i percorsi di formazione previsti (moduli A, B e C e di aggiornamento quinquennale);

Per chi invece ha già svolto o svolge tali funzioni, tenendo conto delle conoscenze acquisite a seguito delle esperienze maturate, è previsto:

- esonero dalla frequenza di alcuni moduli, A ed eventualmente anche B, secondo l'anzianità di nomine;

- frequenza obbligatoria immediata ai Corsi di aggiornamento da ripetere con cadenza quinquennale;

- frequenza al modulo C.

Come già detto i percorsi formativi sono strutturati in tre moduli: A, B e C. Il MODULO A di 28 ore costituisce il corso base ed è obbligatorio per RSPP ed ASPP. E' però previsto l'esonero dalla frequenza al modulo A per abbia maturato esperienza minima (condizioni previste dalle tabelle A4 e A5). Gli obiettivi del modulo A sono prettamente finalizzati ad acquisire elementi di conoscenza. Al termine di questo modulo obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative, e propedeutico agli specifici moduli, i pertecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite che, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse specializzazioni. Al termine del modulo base è rilasciato un attestato di frequenza e di idoneità.La frequenza al modulo A costituisce Credito Formativo permanente e vale per qualsiasi macrosettore ATECO.

Il MODULO B di specializzazione è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e ASPP. La durata del modulo B varia da 12 a 68 ore, a seconda dei 9 macrosettori ATECO di riferimento, a loro volta suddivisi in sotto-settori, costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti. Gli obiettivi del Modulo C sono:

- acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici copmparti;

- acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro;

Contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio;

Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto, gli idonei dispositivi di protezione individuale;

Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria. L'esito positivo della verifica finale che si svolgerà attraverso test di idoneità, unitamente a una presenza pari al 90% del monte ore; consente, al termine del modulo di specializzazione, il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato dovrà riportare anche il macrosettore di riferimento del corso, in quanto è solo all'interno del macrosettore di riferimento del corso che i partecipanti risultati idonei potranno svolgere le funzioni di RSPP e ASPP. La frequenza al Modulo B costituisce credito formativo con fruibilità quinquennale anche per l'eventuale nomina da RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo i 5 anni scatta l'obbligo dell'aggiornamento. Il Dec.Lgs.81/08 rimette alla conferenza Stato Regioni, che dovrà svolgersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso (maggio 2009), il compito di definire i contenuti e l'articolazione della formazione e degli aggiornamenti degli RSPP, RLS, Primo soccorso e Antincendio.

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