AGGIORNAMENTI SUPER BONUS 110%
Superbonus 110%: circolare n. 30/20 dicembre 2020
Nuova circolare esplicativa dell’ Agenzia delle Entrate sull’ Superbonus 110% - articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)
La circolare n.30 del 22 dicembre 2020 in particolare fornisce:
- indicazioni su quanto previsto dal Decreto Agosto (DL 104/2020).
- precisazioni in risposta a quesiti
- l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive, da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni da inviare all’Agenzia delle entrate per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
In particolare sono da segnalare:
- i seguenti punti decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Art.119 comma 1-bis: per accesso autonomo dall’esterno «si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva»;
Art.119 comma 9-bis: le deliberazioni «aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio»;
Art.119 comma 13-ter: le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
Ed alcune risposte :
2.1.5 D. Si chiede se rientrano nel Superbonus le spese sostenute in relazione a interventi realizzati su immobili “non residenziali” posseduti da persone fisiche
R. Come anticipato, l’articolo 119, comma 9, lettera b) del decreto Rilancio stabilisce che sono destinatari del Superbonus «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni». Nella circolare n. 24/E del 2020 è stato, in proposito, chiarito che con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il legislatore ha inteso stabilire che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di determinati interventi) non riconducibili ai «beni relativi all’impresa» (ex articolo 65 del Tuir) o a quelli «strumentali per l’esercizio di arti o professioni» (ex articolo 54, comma 2, del Tuir). Una diversa lettura avrebbe comportato l’esclusione dal Superbonus ai contribuenti intenzionati ad effettuare interventi su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, ad esempio sulle proprie abitazioni, per il solo fatto di svolgere una attività di impresa o di lavoro autonomo. Tale principio - che si concretizza nell’ammettere alle agevolazioni gli interventi realizzati su immobili “residenziali” - risulta, peraltro, coerente con il testo della norma che, nell’elencare al medesimo comma 9 dell’articolo 119 i soggetti beneficiari del Superbonus, di fatto circoscrive l’agevolazione ai soli immobili residenziali…….. L’applicazione di tale criterio “oggettivo” comporta, come logica conseguenza, l’esclusione dal Superbonus degli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni.
2.1.6 D. In caso di interventi trainanti eseguiti sulle parti comuni di un edificio in condominio, possono accedere al Superbonus anche gli interventi trainati realizzati nelle singole unità immobiliari possedute da professionisti e società? Il proprietario di un appartamento in categoria A/1 all’interno di un condominio, può fruire del Superbonus per le spese a lui imputate per interventi effettuati sulle parti comuni?
R. Come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto degli agevolabili) non riconducibili ai «beni relativi all’impresa» (ex articolo 65 del Tuir) o a quelli «strumentali per l’esercizio di arti o professioni» (ex articolo 54, comma 2, del Tuir). Ne consegue che, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni non riconducibili a predetti “beni” di impresa di cui all’articolo 65 del Tuir o a quelli “strumentali” all’esercizio di arti o professioni di cui all’articolo 54, comma 2, del Tuir. La detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:
- da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
- dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
- dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Con riferimento all’ultimo quesito, si osserva che i possessori o detentori delle unità immobiliari cd. di lusso possono fruire della detrazione per le spese per interventi realizzati sulle parti comuni ma non possono fruire del Superbonus per interventi trainati realizzati sulle proprie unità atteso che il comma 15-bisdell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus non si applica «alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico».
Si rimanda al testo integrale della circolare allegato.
A cura dell’ing. Mauro De Luca Picione Responsabile Nucleo Tecnico EFMEACPT Potenza.
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