Le posizioni di garanzia del datore di lavoro, dirigente e preposto.
Un infortunio é riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto se legato alla concreta esecuzione dei lavori, a quella del dirigente se dovuto alla organizzazione e del datore di lavoro se derivante da scelte gestionali di fondo.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha messo in chiara evidenza la differenza che nelle strutture aziendali complesse esiste fra la posizione di garanzia del datore di lavoro e quella del dirigente e del preposto nonché la differenza ai fini della individuazione del garante della sicurezza tra il soggetto delegato dal datore di lavoro e il preposto aziendale, il primo investito degli obblighi trasferitigli dal datore di lavoro e il secondo da quelli che gli derivano direttamente dal legislatore con il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Un infortunio é generalmente riconducibile, ha infatti sostenuto la suprema Corte nella sentenza, alla sfera di responsabilità del preposto se occasionato dalla concreta esecuzione dei lavori a quella del dirigente se legato alla organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro se derivante da scelte gestionali di fondo.