L’individuazione del luogo di lavoro ai fini della prevenzione infortuni.
In tema di norme antinfortunistiche per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui si svolge l’attività lavorativa, in cui si può accedere anche solo per sostare in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro.
Due gli importanti insegnamenti che discendono dalla lettura di questa lunga e articolata sentenza della Corte di Cassazione e che riguardano l’uno la individuazione di quello che è da intendersi come ambiente di lavoro e l’altro la corretta applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. contenente le disposizioni di sicurezza in caso di appalti e subappalti interni. In tema di norme antinfortunistiche, ha sostenuto la suprema Corte, per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nella zona ove sono posti i macchinari e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro.




















