Al lavoro in auto, no all'indennizzo.
Il mezzo giustificato solo dalla mancanza di alternative. se un lavoratore sceglie di utilizzare l'auto privata, al posto del mezzo pubblico, per andare al lavoro, aumenta notevolmente le probabilità di infortuni connessi alla circolazione stradale; per questo la scelta dell'auto privata deve essere valutata con estremo rigore.
La cassazione , con la sentenza 22154 depositata il 20 ottobre 2014 , applica con estremo rigore i principi che regolano la materia. L'inali ha rigettato la richiesta di indennizzo di un lavoratore , perchè l'abitazione era ad una distanza molto contenuta dal luogo di lavoro, circa un chilometro e nonostante fosse collegato da un autobus che ci impiegava 3 minuti. L'inail ritenendo immotivata la scelta del dipendente di usare l'automobile in luogo del mezzo pubblico, ha bocciato la richiesta di indennizzo, e il lavoratore agiva giudizialmente, con esiti alterni : il tribunale di primo grado riteneva fondata la sua pretesa, mentre la corte d'appello escludeva la sussistenza del diritto.
La suprema corte conferma l'ultima lettura, convalidando il ragionamento fatto dalla corte d'appello.